RICORSO MEDICI SPECIALIZZANDI anni 1983 – 1991

Il ricorso relativo alle specializzazioni mediche, conseguite negli anni che intercorrono tra il 1983 ed il 1992, deriva da una tardiva applicazione della Direttiva Comunitaria del 1982.

Nella fattispecie che ci interessa, tale direttiva comunitaria poneva il seguente obbligo di risultato:

La direttiva comunitaria emanata doveva essere adattata nello Stato Membro Italiano entro e non oltre il 31/12/ 1982.


Il CONTENUTO della DIRETTIVA comunitaria sopra esposta, era quello il garantire un’ adeguata e conforme remunerazione per la formazione teorica e pratica impartita nelle scuole di specializzazione espressamente riconosciute dalla direttiva comunitaria stessa. Tale remunerazione era fornita tramite una borsa comunitaria che prevedeva:

  • £ 21.500.000 milioni ( pari ad € 11.103,82 ) per ogni anno di specializzazione;
  • un titolo riconosciuto a livello europeo;
  • per ogni anno di specializzazione, riconosceva allo specialista un punteggio di 0,5.

TUTTA LA CONTROVERSIA è SORTA poiché lo Stato Italiano non adottò la direttiva comunitaria entro e non oltre il 31/12/82.

Lo Stato Italiano,infatti, recepì tale direttiva solo attraverso un decreto legislativo di adattamento emanato nel 1991, che dava luogo ad una palese disparità di trattamento tra i Medici immatricolatosi alle scuole di specializzazione prima del 1992 ed i Medici immatricolatosi alle scuole di specializzazione dopo  il 1992.

Tale disparità di trattamento nacque in quanto il decreto legislativo di adattamento italiano di cui sopra, interpretò la direttiva comunitaria ,che andava a recepire, in tali termini: “la borsa di studio istituita non riguarda i Medici specializzanti ammessi precedentemente all’ anno 1991 / 92”

In sostanza, nel 1991 lo Stato Italiano riconobbe l’adeguata remunerazione , quantificandola in £ 21.500.000 (pari ad € 11.103,82 ) per ogni anno di specializzazione, prevedendo solo la tipologia di frequenza a tempo pieno , attribuendo 0,5 punti per ogni anno di corso, solo per i Medici che si erano immatricolati alle scuole di specializzazione dopo il 1992.

La negò, invece, a tutti quei medici che si erano immatricolati antecedentemente ( dall’ anno accademico ‘81– ‘82 all’ anno accademico ‘91 –‘92).

In realtà, proprio questi ultimi Medici avrebbero avuto diritto a tale remunerazione se la direttiva comunitaria fosse stata adottata entro e non oltre il 31/12/1982 (come decretato dalla stessa direttiva ).


La direttiva comunitaria preveda DUE DISTINTE TIPOLOGIE DI FREQUENZA:

1) FREQUENZA A TEMPO PIENO:

Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche che si effettuano durante la formazione, comprese le guardie mediche, in modo che lo specialista dedichi a tale formazione tutta la sua attività professionale per la intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno. TALE FORMAZIONE, pertanto, E’ OGGETTO DI UN’ ADEGUATA REMUNERAZIONE tramite il versamento della BORSA COMUNITARIA!

2) FREQUENZA A TEMPO RIDOTTO: ( tipica di chi svolgeva attività lavorativa)

Anche la formazione a tempo ridotto, oggi, forma oggetto di una adeguata remunerazione A CONDIZIONE CHE NON ABBIA COMPROMESSO QUALITATIVAMENTE IL LIVELLO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE , così come stabilì la Corte di Giustizia Europea in una sua sentenza del 1999 ( ciò sulla base del principio secondo cui se un Medico ha ottenuto il titolo derivante dalla specializzazione, si presuppone avesse comunque raggiunto un livello di preparazione tale da ottenere il diploma e considerarsi , quindi, specialista, al di là della frequenza al corso)

Inizialmente, la giurisprudenza era orientata a non riconoscere tale remunerazione a coloro che, durante gli anni della specializzazione, avessero frequentato la stessa a tempo ridotto in quanto svolgevano attività lavorativa. Ma anche tale punto venne chiarito dalla giurisprudenza.

La mancata comunicazione, da parte dello Stato, del diritto alla borsa comunitaria, ha fatto venire meno l’opportunità agli specializzandi di scegliere se lavorare/avere una borsa meritocratica o se essere destinatari della borsa comunitaria  che prevedeva non solo una retribuzione mensile ma anche un titolo riconosciuto a livello europeo ed un punteggio pari a 0,5 per ogni anno di specializzazione.

Dalla mancata applicazione della norma comunitaria in quegli anni, ne è derivata la mancanza di una  legge che vietasse di lavorare ed essere destinatari della remunerazione tramite borsa!

Ecco perchè l’ aver svolto attività lavorativa o aver percepito una borsa meritocratica non possono essere considerate ostative per il conseguimento del risarcimento dovuto. Risarcimento motivato dalla inadempienza dello Stato nell’ applicare tardivamente la direttiva comunitaria.


E’ doveroso fare menzione anche di quell’ istituto che viene giuridicamente definito come PRESCRIZIONE.

Ad oggi, non sono ancora iniziati a decorrere i termini della stessa: sin quando lo Stato Italiano non recepirà completamente la Direttiva Comunitaria ( ed ad oggi ancora non lo ha fatto ) i termini della prescrizione non possono iniziare a decorrere!

In sostanza, non vi è una legge italiana che disciplini la materia nella sua integrità e dalla quale far partire i termini prescrizionali.

In merito, la stessa Corte di Giustizia Europea ha sancito che l’ accezione della prescrizione non può essere opposta per (citiamo testuali parole) “genericità dei termini” della stessa: non c’è un termine da cui farla partire in quanto lo Stato Italiano non ha ancora recepito totalmente la Direttiva CEE .

A ciò si aggiunga che anche gli ultimi orientamenti della nostra giurisprudenza sono in tal senso ( vedi ad es. Corte di Appello di Genova e Cassazione di Roma e, di recente, una senenza del Tribunale Civile di Perugia ) : dinanzi a determinati presupposti, hanno tutte rigettato l’ accezione della prescrizione!

La Disparità di trattamento che si è venuta a creare (tra gli iscritti a partire dal ‘83 e quelli a partire, sempre teoricamente, dal ‘ 92) è dovuta solo ed unicamente all’ inadempienza dello Stato Italiano in quanto ha applicato tardivamente la direttiva stessa; disparità di trattamento che è da considerarsiillegittimità costituzionale, dovendosi ritenere nella specie compromesso il principio di pari dignità e uguaglianza, oltre quello per il quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale e quello relativo alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni !

L’applicazione retroattiva ( ossia dall’ anno 1983 ) e completa delle misure di attuazione della direttiva comunitaria 82/76 permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della stessa.


I.T.M., in collaborazione con il suo staff di professionisti, promuove un’ azione collettiva volta a richiedere il riconoscimento del diritto all’ adeguata remunerazione, con conseguente riconoscimento dei correlati interessi legali e della dovuta rivalutazione monetaria.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti :

per via telefonica ai seguenti recapiti : 06.45481868 / 346.8464076;

per mezzo mail al seguente indirizzo : amministrazione@infotutelaemediazione.it / itm.infotutelamedici@gmail.com;

compilando il forum sottostante

Compila il form per contattarci!


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