Tribunale di Milano, nr 3520/05 del 29.3.2005 GU Dr. Damiano Spera.
Le informazioni date alla paziente erano sommarie e lacunose; la paziente ignorava che l’intervento sarebbe stato particolarmente invasivo e mutilante, anche se si concluse con esito positivo; inoltre, dopo l’intervento fu prescritto il farmaco Tamoxifene, che comportò effetti collaterali non indicati nelle note illustrative.
Decisione:
Il Medico non può intervenire sul paziente senza prima averlo adeguatamente informato; il modulo di consenso informato firmato dalla paziente non era in alcun modo idoneo; mancano prove che l’obbligo d’informazione da parte dei Medici sia stato assolto; la mancata richiesta del consenso deve valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai Medici per lesione del citato diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione.
Ma qual è il danno-conseguenza risarcibile?
Non è stata accertata colpa medica, al contrario si è verificato un indubbio miglioramento delle condizioni di salute della donna che è definitivamente guarita a seguito dell’intervento; l’intervento è stato eseguito secondo la tecnica operatoria più accreditata in quel’epoca, pertanto non vi era alternativo ad altro tipo d’intervento; quanto al farmaco Tamoxifene, la comprovata efficacia del farmaco giustifica il suo uso anche a fronte di effetti sfavorevoli, che, tuttavia, sono cessati con la sospensione del farmaco.
Sarebbe stato onere dell’attrice ( e, quindi, della paziente ) provare che avrebbe fatto una scelta diversa e che avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stata adeguatamente informata.
Pertanto, le domande della parte attrice devono essere integralmente rigettate; le spese di giudizio compensate fra tutte le parti.
Sentenza Tribunale di Genova 10 gennaio 2006.
Questa sentenza riguarda un caso di intervento alla mano che aveva prodotto un’invalidità permanente del 15%. Ebbene, dopo aver escluso una colpa professionale per inadeguata diagnosi, scorretta scelta terapeutica o negligente esecuzione dell’intervento, viene in rilievo la mancata informazione in ordine alle possibili conseguenze dell’operazione e alle conseguenti, eventuali ( ma gravi ) ripercussioni sull’attività lavorativa della paziente.
E’ venuto meno il principio di autodeterminazione del paziente.
Cassazione 3° sezione Civile, sentenza 9 febbraio 2010 nr 2847
L’eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue condizioni di salute, è accoglibile solo nel caso in cui quest’ultimo dimostri che, se fosse stato informato sui tali rischi, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all’intervento stesso.
In mancanza di tale prova, è risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, si tratta di un danno non patrimoniale che è l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente.
Viene confermato, quindi, che la mancanza o inadeguatezza dell’informazione data al paziente costituisce di per sé danno non patrimoniale risarcibile, anche se non vi è stato un peggioramento della salute.