Le Sezioni Unite civili, della Corte di Cassazione, nel 2016 (sentenza n. 5072) si sono pronunciate sulla questione nell’ambito del problematico contenzioso insorto con riferimento alle conseguenze derivanti dall’illegittima reiterazione dei contratti a termine anche nel pubblico impiego.
Ebbene, i Giudici hanno ritenuto che il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una violazione di legge. E continuano affermando che nel settore pubblico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’UE.
Nelle loro sentenze, infatti, viene riconosciuto il principio di “danno comunitario”: «In materia di pubblico impiego, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria va interpretata quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto».
A tale principio rimane fedele la successiva giurisprudenza di legittimità, come confermato in Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016, Rv. 640721 – 01 ove si legge:
“Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto“
Ogni ricorrente potrà, quindi, ottenere una somma
da ca € 3.000 a ca € 21.000.
Oltre alla tutela risarcitoria, la domanda potrà avere ad oggetto anche
il diritto alla progressione stipendiale,
con riferimento ai periodi contrattuali a tempo determinato.
Il discorso è stato poi affrontato per i cd. precari della scuola, ciò a cagione della peculiarità del sistema scuola e per la speciale legislazione che ha da sempre caratterizzato il reclutamento del personale in tale ambito.
La Suprema Corte, ha affermato i principi così massimati:
« Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle Sezioni.Unite n. 5072 del 2016 ».
QUAL’E’ LA TUTELA PREVISTA DALL’ORDINAMENTO PER IL DIPENDENTE PUBBLICO CHE VEDA REITERATO DALLA P.A. IL PROPRIO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO DALLA LEGGE?
Questi potrà rivolgersi al Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010, e cioè in un ammontare compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
CHI PUÒ AVVIARE LA VERTENZA?
Tutti i dipendenti pubblici che non hanno già presentato ricorso e che hanno prestato servizio pressi gli enti statali per più di 36 mesi, anche non continuativi, con contratti non stipulati per ragioni sostitutive. Per quanto riguarda i Docenti ed il personale ATA, riguarda nello specifico le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
I SERVIZI DEVONO ESSERE CONTINUATIVI?
No, vi possono essere interruzioni.
PER IL PERSONALE DOCENTE & ATA:
L’ABILITAZIONE DEVE ESSERE STATA CONSEGUITA PRIMA DEI 36 MESI DI SERVIZIO?
No, non è necessario, ciò che conta è che la si possieda al momento in cui si hanno i 36 mesi. Il servizio quindi, può essere stato prestato anche senza abilitazione
COSA SONO LE “SUPPLENZE SUI POSTI VACANTI E DISPONIBILI”?
Sono le supplenze i cui contratti non sono stati stipulati per ragioni sostitutive, cioè non giustificati dall’esigenza di sostituire l’assenza del titolare. In genere terminano il 30 giugno o il 31 agosto e sono le c.d. “supplenze annuali” e/o “sino al termine delle attività didattiche”.
LE SUPPLENZE FINO ALL’AVENTE TITOLO SONO VALIDE AL FINE DEL COMPUTO DEI 36 MESI?
Si, tranne il caso in cui le supplenze siano dovute alla necessità di supplire la temporanea assenza del titolare.
I DOCENTI POSSONO RAGGIUNGERE I 36 MESI CON SERVIZI FATTI IN CLASSI DI CONCORSO DIVERSE?
Il servizio deve essere svolto nella scuola statale nella stessa tipologia di posto per il quale si hanno i requisiti (abilitazione) quindi, nel medesimo grado (tutto nella secondaria di II° o tutto nella secondaria di I° o tutto nella primaria o tutto nell’infanzia) o nel medesimo ordine (tutto secondaria, cioè I e II grado, oppure tutto tra infanzia e primaria).
IL SERVIZIO SUL SOSTEGNO DI DOCENTE SPECIALIZZATO VALE AI FINI DEL COMPUTO DEI 36 MESI?
Si, ma il servizio deve essere stato svolto per almeno 36 mesi sul sostegno.
I 36 MESI POSSONO ESSERE RAGGIUNTI ANCHE CON CONTRATTI PART-TIME O SPEZZONI?
Si, se si tratta di part time richiesto dal supplente su posto intero. Altre situazioni sono da valutare caso per caso con il legale.
Il diritto da farsi valere si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione del singolo contratto. Per tale motivo è opportuno inviare una PEC o una raccomandata per bloccare la decorrenza di tali termini prescrizionali: su richiesta, la ITM invierà gratuitamente il fac-simile da inviare all’ente competente.
Allo stesso modo, La ITM svolge gratuitamente lo studio della posizione degli eventuali aventi diritto. Laddove si voglia sapere se si ha la titolarità a richiedere il risarcimento menzionato, andranno inviati i seguenti documenti (coprendo, eventualmente, i dati sensibili) per mezzo email (infotutelaemediazione@gmail.com)
- Contratti a termine degli ultimi 5 anni;
- Buste paga degli ultimi 5 anni;
- In sostituzione dei precedenti, l’ attestato di servizio.