DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DEL TFA O DELLA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA ALL’ESTERO: NORMATIVA ,TERMINI ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Il riconoscimento in Italia dei titoli di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea rappresenta una delle questioni più ricorrenti nel contenzioso scolastico degli ultimi anni. Numerosi docenti, dopo aver presentato istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito, si trovano a fronteggiare un provvedimento di diniego oppure un prolungato silenzio dell’Amministrazione.

Il Quadro Normativo di Riferimento

La materia è disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata in Italia dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Secondo l’articolo 16 del D.Lgs. 206/2007, l’autorità competente (il Ministero dell’Istruzione e del Merito per i titoli di abilitazione all’insegnamento) deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine può estendersi fino a quattro mesi nei casi previsti dalla norma. Decorso inutilmente tale termine si configura il silenzio-inadempimento, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

In caso di diniego espresso, il provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (competente per gli atti adottati dal Ministero) entro sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo.

La normativa europea e nazionale prevede inoltre la possibilità di disporre misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) quando sussistano differenze sostanziali tra il percorso formativo estero e quello richiesto in Italia (art. 22 del D.Lgs. 206/2007). Il diniego non può quindi fondarsi su una mera affermazione generica di non equivalenza, ma deve risultare da un’analisi comparativa concreta e proporzionata.

Gli Orientamenti della Giurisprudenza Amministrativa

Negli ultimi anni il TAR eD il Consiglio di Stato hanno sviluppato un orientamento consolidato che impone all’Amministrazione un’istruttoria rigorosa e rispettosa dei principi eurounitari.

In particolare, i giudici hanno più volte censurato i dinieghi quando:

  • la valutazione del percorso formativo estero risulta generica, apodittica o superficiale;
  • non viene effettuata una comparazione analitica tra i contenuti del titolo straniero e i requisiti previsti dall’ordinamento italiano;
  • non vengono considerate le possibili misure compensative;
  • viene omesso il preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge 241/1990;
  • non sono valutate le esperienze professionali e formative aggiuntive allegate dal richiedente.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) ha fissato principi fondamentali in materia, ribadendo che il riconoscimento deve basarsi su una valutazione sostanziale delle competenze acquisite e non su un’equiparazione formale rigida.

Numerose pronunce del TAR hanno accolto ricorsi presentati da docenti in possesso di titoli conseguiti in Romania, Spagna, Albania e altri Paesi dell’Unione Europea, sia per materie comuni sia per la specializzazione sul sostegno. In diversi casi i giudici hanno:

  • annullato i provvedimenti di diniego;
  • ordinato al Ministero di riesaminare l’istanza con criteri più approfonditi;
  • disposto la sospensione cautelare del diniego, soprattutto in prossimità delle scadenze per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze o per la partecipazione a percorsi formativi.

In alcune vicende il Ministero, nelle more del giudizio, ha riesaminato positivamente le istanze, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Silenzio-Inadempimento e Tutela Cautelare

Quando il Ministero non risponde entro i termini di legge, è possibile proporre ricorso avverso il silenzio. Il TAR, in numerose occasioni, ha accertato l’illegittimità dell’inerzia, ordinato all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inadempimento, nominato un commissario ad acta.

La tutela cautelare assume particolare rilievo quando il diniego o il silenzio pregiudicano la partecipazione a procedure di aggiornamento delle graduatorie o l’accesso a percorsi formativi.

Il Contesto Normativo più Recente

Il decreto-legge 71/2024 (convertito con modificazioni nella legge 106/2024) ha introdotto la possibilità, per i docenti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e in attesa di riconoscimento o con contenzioso pendente, di iscriversi a percorsi formativi attivati da INDIRE o dalle università, a condizione di rinunciare all’istanza di riconoscimento del titolo estero. La rinuncia, tuttavia, non comporta la perdita degli incarichi già ottenuti né pregiudica lo scioglimento della riserva nelle graduatorie.

Questa possibilità non esclude la prosecuzione o l’avvio di azioni giudiziarie avverso i dinieghi o i silenzi, soprattutto quando il docente intenda ottenere il riconoscimento pieno del titolo estero senza rinunciarvi.

Considerazioni Conclusive

Il contenzioso in materia di riconoscimento dei titoli esteri si fonda su principi consolidati di diritto europeo e nazionale: libera circolazione dei lavoratori, proporzionalità, dovere di istruttoria completa e motivazione adeguata.

Ogni situazione va valutata nel concreto, tenendo conto del percorso formativo effettivamente svolto, della documentazione prodotta e delle motivazioni del provvedimento impugnato. Non esiste un esito automatico: il risultato dipende dalla specificità del caso e dalla qualità dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione.

Chi ha ricevuto un diniego o si trova in una situazione di silenzio prolungato ha interesse a far esaminare tempestivamente la propria posizione da un professionista esperto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per un’azione legale e di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge.

La giurisprudenza più recente dimostra che i giudici amministrativi sono particolarmente attenti al rispetto dei principi europei e alla tutela delle posizioni giuridiche dei docenti che hanno conseguito qualifiche professionali in altri Stati membri.

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