Elena Rotundo/ Febbraio 9, 2004/ Senza categoria/ 0 comments

RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO

DEL COMPENSO AGGIUNTIVO

DOVUTO AI MEDICI CONVENZIONATI

A partire dal 1 gennaio 1995, così come disposto dall’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale ( DPR 484/96 ), il trattamento economico dei medici generalisti si arricchisce della nuova voce “il compenso aggiuntivo”. Tale voce retributiva deve essere ritenuta una vera e propria integrazione dell’onorario professionale del Medico convenzionato in quanto essa rappresenta una quota fissa di retribuzione.

In tal modo , viene ad assumere una valenza completamente diversa dall’istituto delle quote caro-vita previsto dal contratto precedente.

Difatti, secondo il Ministero della salute, il medico titolare di doppio rapporto convenzionale con la ASL ha diritto al doppio compenso aggiuntivo senza alcuna limitazione di tetto orario come fino ad ora applicato. Il che significa che le ASL dovranno liquidare per intero per ogni rapporto compatibile con arretrati fin dal 1995.

Tutto ciò viene stabilito dalla circolare n. 100.1/Que 3-558/2648 del Ministero della Salute, nonché da alcune sentenze come quella del Tribunale di Bergamo (n. 37/2001).

In virtù, poi,  della natura di integrazione dell’onorario professionale, il compenso aggiuntivo, oltre ad essere corrisposto per la totalità delle ore effettivamente prestate, andrà quantificato tenendo conto, non solo delle variazioni semestrali dell’indice del costo della vita, ma anche delle variazioni intermedie verificatesi nel corso del semestre stesso.

La problematica connessa alla mancata e/o non corretta corresponsione del compenso aggiuntivo,  oltre ad interessare tutte le figure mediche rientranti nell’area della medicina generale ( assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi ed emergenza territoriale ), riguarda anche i medici pediatri e gli specialisti ambulatoriali interni.

L’ I.T.M., in collaborazione con il proprio staff di professionisti, provvede ad incardinare causa davanti al Giudice del Lavoro, tramite eventualmente azione collettiva, per la liquidazione di una somma relativa al doppio compenso ad ogni medico titolare di doppio rapporto convenzionale con ASL con arretrati fin dal 1995, senza limitazione di tetto orario, e per ogni rapporto compatibile, non esistendo in ordine a tale compenso alcuna pretesa di incumulabilità (come chiarito con la nota del Ministero della Salute Ufficio Legislativo n 100.1/ QUE 3-558/2648del 11 Maggio 2001 e con la sentenza del Consiglio di Stato sez. I Adunanza del 12/12/200 ), con invio raccomandata interruttiva della prescrizione all’ASL.

Su richiesta, I.T.M. invierà gratuitamente il prototipo di tale lettera interruttiva di prescrizione,con ivi indicati i relativi nomi ed indirizzi degli organi a cui inviarla.

Tale richiesta può essere inoltrata tramite :

  • per mezzo mail al seguente indirizzo: amministrazione@infotutelaemediazione.it / itm.infotutelamedici@gmail.com;
  •  recapiti : 06.45481868 / 346.8464076;
  • previo appuntamento in sede da accordare contattando uno dei recapiti sopra riportati.
Condividi
Share this Post

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*
*