I docenti, di ruolo o precari, che hanno stipulato, negli ultimi dieci anni, contratti a termine sino al 30 giugno hanno diritto a richiedere la monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica.
Il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Questi sono definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi. I docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni.
Pertanto il docente può chiedere di fruire delle ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni, solitamente coincidente con il 8/10 Giugno.
Ciò non vuol dire che durante tali periodi il docente è automaticamente in ferie. E’ necessario che ne faccia espressa richiesta alla scuola di titolarità, o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Il supplente della scuola, in quanto docente a termine, non risulta obbligato a fruire delle ferie nel periodo dell’anno scolastico destinato alle lezioni, con l’effetto che gli deve essere riconosciuto il diritto all’indennità per le ferie non godute, in linea alla legge n. 228 del 2012. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza numero 9860 dell’11 Aprile 2024.
Allo stesso modo, sempre La Suprema Corte di Cassazione, recependo l’orientamento formatosi presso la Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022)
La Corte di Cassazione continua precisando nelle Sue pronunce che il diritto alle ferie risulta fondamentale e irrinunciabile e che, per l’effetto, se non goduto, conferisce il diritto alla percezione della relativa indennità.
Secondo i giudici della Sezione Lavoro bisogna prendere in considerazione l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che è contrario a una disciplina nazionale che, per questioni relative al contenimento della spesa pubblica e per le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, finisce per non riconoscere il diritto alle ferie dei supplenti della scuola.
Pertanto è illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico.
Dunque, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere un’indennità finanziaria.
Diverse e recentissime sono le pronunce dei Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro che riconoscono tale diritto in favore di docenti che negli ultimi 10 anni abbiano svolto supplenze al 30 Giugno.
Avendo la richiesta natura mista, sia risarcitoria che retributiva, la prescrizione è decennale. Essenziale è l’invio della diffida che blocchi il decorrere di tale tempistica per non perdere il diritto alla maggiore indennità.
La ITM_Info Tutela e Mediazione mette a disposizione il proprio staff di professionisti al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
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