RISARCIMENTO PER L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE PER 36 MESI ED OLTRE

Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha affrontato con crescente attenzione il tema dell’indennità risarcitoria per l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi, previsto dall’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 81/2015 (ex D.Lgs. 368/2001). Questo abuso, spesso ravvisato in settori come la scuola e il pubblico impiego, comporta tipicamente un risarcimento “euro-unitario” (da 4 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione, ai sensi dell’art. 12 D.L. 131/2024), senza conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, salvo eccezioni.

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 11341/2024 ha affrontato il tema dell’uso abusivo dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico e la prescrizione dei crediti retributivi. Di seguito una sintesi dei contenuti principali.

𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊 𝒂𝒇𝒇𝒆𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊
La Corte ricorda che, in applicazione della direttiva Direttiva 1999/70/CE e della normativa nazionale (art. 4 legge n. 124/1999), è illegittima la reiterazione di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, se l’esigenza è stabile e perdurante (es. cattedre vacanti) e la durata complessiva supera 36 mesi (anche se non continuativamente).

I𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello ha sbagliato nel basare la decisione solo su questo elemento, senza esaminare la natura delle supplenze e la durata complessiva.

Altresì, la Cassazione ha stabilito che l’azione per il risarcimento del danno derivante dall’abuso della reiterazione dei contratti a termine (danno da abusiva precarizzazione) è soggetta alla 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 (art. 2946 c.c.).

Il lavoratore che ha subito tale abuso e non è stato stabilizzato ha diritto al risarcimento del danno, come già stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5072 del 2016.

𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆
La prescrizione per l’indennità da reiterazione dei contratti a termine è decennale e decorre dall’ultimo contratto stipulato, non da ogni singolo contratto. Questo significa che il lavoratore può agire per ottenere il risarcimento anche per contratti stipulati oltre i dieci anni precedenti l’ultimo, purché l’azione venga intrapresa entro dieci anni dalla scadenza dell’ultimo contratto

𝑰𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆
Per i docenti e il personale ATA assunti a termine, questa ordinanza rappresenta un rafforzamento della tutela contro l’abuso del contratto a termine: 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥’𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 (𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢/𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢 𝟑𝟔 𝐦𝐞𝐬𝐢) 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐭𝐭𝐞.

Ebbene, i Giudici hanno quindi ritenuto che il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una violazione di legge. E continuano affermando che nel settore pubblico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’UE.

L’Impatto della Nuova Normativa (Legge 166/2024)

È fondamentale considerare che la giurisprudenza più recente si è mossa anche in funzione della modifica normativa introdotta con il Decreto Salva-Infrazioni (D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024).

La giurisprudenza successiva all’introduzione della Legge 166/2024 applica il nuovo range di indennizzo che va da 4 a 24 mensilità (prima era da 2,5 a 12 mensilità) per i ricorsi in corso o pendenti, riconoscendolo come la misura minima e adeguata a sanzionare l’abuso nel pubblico impiego. L’ultima giurisprudenza di merito sta già liquidando indennizzi in base a questi nuovi parametri, talvolta raggiungendo cifre significative (come nel caso del Tribunale di Verbania che ha liquidato 23 mensilità, in un esempio di cronaca giudiziaria).

Negli ultimi due anni i tribunali—in applicazione del diritto dell’Unione (sentenze europee che ispirano la liquidazione come “indennità comunitaria”) e della Cassazione—hanno sempre più spesso liquidato indennità definite in una forbice che va da alcune mensilità fino a 24 mensilità dell’ultima retribuzione, calibrando in base a: durata della precarietà, condotte della P.A., gravità del pregiudizio e presenza/assenza di stabilizzazione successiva con effetto sanante. In taluni casi di precarietà molto lunga sono stati riconosciuti indennizzi molto elevati.

E‘ bene sottolineare che il giudice di merito ha un’ampia discrezionalità valutativa nel quantificare il danno entro la forbice: per durate molto lunghe i risarcimenti possono essere significativi

In sintesi, la tendenza è verso un risarcimento più robusto e la conferma che l’abuso si valuta sull’intero arco del precariato (anche con scuole diverse), mantenendo ferma la distinzione tra il risarcimento (prescrizione decennale) e i crediti retributivi (prescrizione quinquennale).

Ogni ricorrente potrà, quindi, ottenere una somma

da ca € 6.000 a ca € 38.000.

Oltre alla tutela risarcitoria, la domanda potrà avere ad oggetto anche

il diritto alla Progressione Stipendiale,

con riferimento ai periodi contrattuali a tempo determinato ma degli ultimi 5 anni.

Il diritto da farsi valere si prescrive nel termine di 10 anni dalla cessazione del singolo contratto. Per tale motivo è opportuno inviare una PEC o una raccomandata per bloccare la decorrenza di tali termini prescrizionali: su richiesta, la ITM invierà gratuitamente il fac-simile da inviare all’ente competente.

Allo stesso modo, La ITM svolge gratuitamente lo studio della posizione degli eventuali aventi diritto. Laddove si voglia sapere se si ha la titolarità a richiedere il risarcimento menzionato, andranno inviati i seguenti documenti (coprendo, eventualmente, i dati sensibili) per mezzo email (infotutelaemediazione@gmail.com)

  • Contratti a termine degli ultimi 5 anni;
  • Buste paga degli ultimi 5 anni;
  • In sostituzione dei precedenti, l’ attestato di servizio.

Compila il form per contattarci!


Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi