RICORSO DOCENTI E PERSONALE ATA: RIMBORSO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (RPD) e COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA)

RICORSO RIVOLTO A DOCENTI E ATA PRECARI e/o DI RUOLO CHE HANNO STIPULATO CONTRATTI PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE NEGLI ULTIMI 10 ANNI, VOLTO AD OTTENERE IL RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (RPD) e/o IL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA) MAI RICONOSCIUTI DAL MIUR.

I docenti precari hanno diritto ad ottenere una media di circa 175 euro lordi al mese dal Ministero dell’Istruzione: lo ha deciso la Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato illegittimo l’operato del Ministero menzionato. Esso ha agito in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, discriminando il personale precario aventi contratti inferiori all’annualità.

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 175 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità; sia che il suo datore di lavoro sia pubblico o privato.

Il provvedimento della Cassazione, dunque, riconosce al personale non di ruolo l’equiparazione della retribuzione con il personale stabilizzato.

Alla pronuncia della Corte, sono seguiti accoglimenti in tutta Italia dei ricorsi promossi per il riconoscimento del diritto dei supplenti “brevi” a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. 

L’aumento mensile illegittimamente non corrisposto dall’amministrazione a tutti i supplenti brevi per un’anzianità di servizio (0-14) corrisponde:

– per il personale docente a 175,50 euro per ogni mese di servizio prestato;

– per un collaboratore scolastico a 66.90 euro per ogni mese di servizio prestato;

– per un Ata a 64,50 euro per ogni mese di servizio prestato. 

Il ricorso può essere promosso anche dal personale che ha stipulato contratti per “supplenze Covid”

E’ da tenere in considerazione, inoltre, che la RPD è assoggettata ad una serie di ritenute previdenziali, con incidenza positiva quindi anche sul fondo pensione, sul fondo credito, sull’Irap e sul Trattamento di fine rapporto. 

Alla luce di tutto questo, La ITM mette a disposizione il proprio staff di professionisti per il riconoscimento dei diritti menzionati attraverso la predisposizione di cause collettive (c.d. class action).

COSA SI PUO’ OTTENERE VINCENDO LA CAUSA?

Attraverso la causa si potranno ottenere:

RISARCIMENTO A TITOLO DI ARRETRATI;

AUMENTO DELL’ IMPORTO PENSIONISTICO FUTURO.

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO?

Docenti e ATA precari o di ruolo che hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria in sostituzione di personale assente negli ultimi 5 anni

– Possono aderire anche docenti e Ata delle province di Bolzano e Aosta e personale docente della provincia di Trento.

Necessario proporre ricorso per evitare la prescrizione delle somme dovute: il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee.

Per questo, invitiamo il personale che si è visto negare questo importante importo mensile ad avvalersi del supporto dei nostri legali, in modo da recuperare il maltolto. 

Per ricevere maggiori informazioni contattare il seguente numero : 346.8464076 oppure compilare il forum sottostante, verrete ricontattati entro 7 giorni:

Inserire il numero sul quale si vuole essere contattati
Inserire le domande o gli argomenti per i quali si desidera ricevere informazioni

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LA CORTE DI CASSAZIONE

Come anticipato, La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 20015, condanna il Miur per palese violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce e l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari”. Per la Corte, quindi, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”. 

Si tratta di una conquista non indifferente, perché va a favore del personale supplente meno tutelato, in quanto la ‘Retribuzione professionale docente’ è prevista dal CCNL di comparto.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’Ordinanza n. 20015/2018 è chiaro e pone il via ad una nuova stagione di ricorsi per tutelare i precari meno protetti: l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.

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ESEMPI DI SENTENZE VINTE NEL 2020

Tribunale del Lavoro di Agrigento e Reggio Emilia

Novembre 2020 – Sono i Tribunali del Lavoro di Agrigento e Reggio Emilia a dare piena ragione ai docenti con la conferma che “non è dato riscontrare alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l’attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche” e che, per tale motivo il Ministero dell’Istruzione deve essere condannato alla corresponsione del dovuto, essendo assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di “supplenza breve e saltuaria”.

“Il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e recepito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001  impone al Ministero di non discriminare il lavoro svolto con contratti a termine e questo deve essere applicato, ovviamente, anche per quanto riguarda il diritto alla corresponsione della RPD per i docenti e del CIA per il personale ATA. Anche questa stortura deve essere sanata nel nuovo CCNL.

Tribunale del Lavoro di Foggia

Ottobre 2020 – Il Giudice del Lavoro di Foggia, in pieno accoglimento del ricorso, evidenzia come “tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 

Tutto il personale docente e ATA, infatti, a prescindere dal tipo di contratto a termine stipulato, ha pieno diritto all’assegno mensile – da 164 euro a 257,50 Euro – per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018. Lo specifico ricorso promosso è stato esteso anche al recupero del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B, C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 Euro, anch’essi da rivalutare, rivolto a quanti hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie nella scuola pubblica in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Ministero dell’Istruzione e recuperare le somme stipendiali mai percepite.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI (SENTENZE VINTE NEL 2019) :

Tribunale di Milano, sentenza n. 1676 del 3/7/2019, Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 283 del 10/9/2019

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9 comments to “RICORSO DOCENTI E PERSONALE ATA: RIMBORSO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (RPD) e COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO (CIA)”
    • Gentile Sig.ra Dirodi,
      laddove Lei non abbia ricevuto alcun compenso è necessario inviare una lettera di diffida e messa in mora indirizzata all’ ente di competenza. Se vuole, la ITM può inviarLe, in modo assolutamente gratuito, il fac-simile della lettera da inviare. Ci contatti al seguente numero : 346/8464076. Cordiali saluti

    • Ho svolto supplenze da docente e non ho ricevuto riconoscimento della retribuzione professionale docenti, può inviarmi il fac simile della lettera di diffida e messa in mora? Può darmi info dettagliate del ricorso e relativo costo?

    • Gentile Sig.ra Alessia,

      abbiamo provveduto ad inviarLe maggiori informazioni per mezzo email. Per qualsiasi dubbio, chiarimento o informazione può chiamare il seguente numero: 346.8464076

  1. Ho svolto supplenze brevi da assistente amministrativo e non ho ricevuto riconoscimento della retribuzione professionale ata, può inviarmi il fac simile della lettera di diffida e messa in mora? Può darmi info dettagliate del ricorso e relativo costo?

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