ANNULLA ANCHE TU LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI: LA PRESCRIZIONE è DIMEZZATA

Scadenza della Cartella per Decorso dei Termini nella Metà del Tempo: anche per i tributi dovuti allo Stato, secondo la Cassazione, la prescrizione non è di dieci ma di 5 anni.

Il termine per riscuotere i crediti erariali ( IRPEF, IVA, IRAP, etc. ) a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa è da ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali ( ICI, IMU, tasse per lo smaltimento dei rifiuti, contributi di bonifica, etc. ), con la conseguenza che qualora l’Agente della Riscossione non ottemperi ad interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei in tal senso, il successo provvedimento invitato al contribuente non potrà che ritenersi radicalmente nullo.

I suddetti cinque anni valgono non solo dal momento in cui viene notificata la cartella ma ancor prima da quando inizia a decorrere il debito con il fisco.

È quanto emerge dalla recente sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione a conferma di un principio già stabilito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sent. 23397/ 2016.

La Suprema Corte ha osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore.

Secondo tale nuovo orientamento, che ha notevolmente esteso i margini difensivi del cittadino, quest’ultimo potrà, tramite legale fiduciario, “chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter d.P.R. n. 600/73), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi d’intimazione , avvisi di accertamento, avvisi di addebito, di rettifica e liquidazione e, in generale, a qualsiasi atto amministrativo tributario finalizzato alla riscossione dei tributi ); salvo che l’atto recante la richiesta di pagamento non sia sub judice (e quindi durante la pendenza di un giudizio) essendo stato tempestivamente impugnato”.

Grazie alla recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1416/2019 ed alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, può dunque dirsi ormai superato il precedente orientamento in tema di prescrizione, che imponeva di distinguere tra la riscossione dei tributi di spettanza dell’Erario (ad esempio, IRPEF, IVA, IRAP, ecc.) ovvero degli Enti locali (ad esempio, IMU, TASI, ICI, ecc.) : solo per i secondi si riteneva, infatti, operante il termine di cinque anni, mentre per i primi l’Agenzia delle Entrate poteva disporre del più lungo termine  di prescrizione decennale per attivare la riscossione delle imposte.

Ora, tale discrimine è definitivamente svanito.

Appare ormai chiaro e condiviso dalla giurisprudenza tributaria che ciò che rileva non è l’identità del soggetto creditore, quanto piuttosto la natura (amministrativa o giudiziaria) dell’atto in cui è cristallizzata la pretesa impositiva.

Inoltre, riguardo alla pretesa interruzione della prescrizione (il contribuente, successivamente alla cartella, aveva infatti ricevuto delle intimazioni di pagamento), il Collegio rileva che “le notifiche dei predetti atti interruttivi sono state effettuate  (…) successivamente alla scadenza del termine quinquennale pertanto non sono influenti ai fini dell’interruzione della prescrizione quinquennale”.

Spetterà all’Amministrazione finanziaria dimostrare che il credito in questione non si è ancora estinto, con onere della prova a suo esclusivo carico, avendo provveduto a richiedere tempestivamente il pagamento al contribuente con atti interruttivi, idonei a determinare il nuovo decorso della prescrizione, notificati entro il termine di cinque anni

Ed anche con riguardo all’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente ed opposta dall’Ufficio, in sede di giudizio, allo scopo di contestare l’interruzione della prescrizione, i Giudici sottolineano che non può essere considerato quale atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di rateizzazione presentata dal contribuente durante i cinque anni, poiché “tale ipotesi di interruzione non è prevista dalla ratio della sentenza di Cassazione citata”.

Pertanto, secondo i Giudici “la presentazione del rateizzo parziale presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non rappresenta un riconoscimento del debito erariale, né atto interruttivo della prescrizione ”.

In conclusione, per il principio di equità che giustifica la prescrizione quinquennale dei crediti della Pubblica Amministrazione, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà, tramite legale fiduciario, opporsi validamente al pagamento di quanto gli venga richiesto in virtù di atti amministrativi tributari come avvisi, cartelle e intimazioni di pagamento, che gli siano stati notificati da oltre cinque anni ( termine che, ricordiamo, decorre non solo dalla notifica dell’ atto ma ancor prima da quando inizia a decorrere il debito con il fisco ).

L’ I.T.M., in collaborazione con il suo staff di professionisti, si pone al fianco di coloro che siano stati destinatari delle suddette cartelle esattoriali e mette a disposizione la sua esperienza e professionalità a chiunque voglia annullare la pretesa delle somme indebitamente richieste.

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