Come noto, il d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 2010 ha bloccato i rinnovi contrattuali ed introdotto forti restrizioni agli aumenti stipendiali del comparto sanitario, inclusi i medici ospedalieri.
Spinti da una normativa poco chiara e dalla necessità di sanare l’ormai cronico buco di bilancio, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale hanno incluso nel blocco stipendiale anche l’aumento retributivo spettante in relazione alla c.d. indennità di esclusività per il periodo 2010 – 2015.
Il D.Lgs 502/92, a cui ha dato esecuzione il CCNL della Dirigenza medica e veterinaria, garantisce, ai Medici e Veterinari ASL il versamento di tale Indennità di Esclusività , articolata in fasce in relazione al grado di esperienza professionale raggiunta; tale indennità è garantita sia per i contratti a termine che a tempo indeterminato.
L’importo di detta voce retributiva è connesso all’anzianità di servizio professionale ed aumenta una volta decorsi 5 o 15 anni di servizio in regime di esclusività, previa positiva valutazione di professionalità rilasciata dal collegio tecnico della struttura del SSN da cui il dirigente medico o veterinario dipende.
Ebbene, secondo la Giurisprudenza di merito è illegittimo il blocco di tali voci, per cui l’aumento dell’importo spettante a titolo di indennità di esclusività deve essere riconosciuto a tutti i dirigenti medici o veterinari decorsi i cinque o quindici anni di anzianità professionale, previa valutazione positiva di professionalità rilasciata del collegio tecnico di appartenenza.
Sul punto, in particolare la Sentenza del Tribunale di Enna – sent. n. 281/2018: Il Tribunale di Enna ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto all’incarico ed allo scatto dell’indennità di esclusività. In breve:
“stabilisce, inoltre, il diritto dei ricorrenti al passaggio dalla prima alla seconda fascia della indennità di esclusività che, in questi casi, non può rientrare nell’ambito del blocco stipendiale di cui all’art.9, DL 78/2010, poiché trattasi di emolumento che compensa lo specifico incarico che l’Amministrazione è, per quanto in precedenza rappresentato, obbligata ad attribuire all’esito del positivo superamento della procedura valutativa, al compimento del quinto anno”.
A tale orientamento si affiancano ulteriori pronunce giudiziarie conformi, come le Sentenze nn. 39/2016 e 50/2016 emanate dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Perugia; Trib. Terni Sez. lavoro, Sent. 29/06/2017; Tribunale di Bari, Sent. 3600/2018; Trib. Avellino, Sent. 224/2018.
A seguito dell’incremento dell’anzianità di servizio, le voci retributive di cui sopra avranno decorrenza anticipata e ciascun Dirigente Medico o Veterinario ASL avrà diritto ad una somma complessiva tra i 35 mila e i 95 mila Euro.
Nello specifico, a seguito della proposizione del ricorso e del suo accoglimento, il Medico/Veterinario ASL vedrà riconoscersi i seguenti importi:
– Indennità di esclusività
- Euro 7.060,43 annui lordi, a titolo di risarcimento del danno, per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 5 anni di servizio;
- Euro 9.533,80 annui lordi a titolo di risarcimento del danno, per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 15 anni di servizio;
- Euro 3.405,77 annui lordi a titolo di risarcimento del danno, per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 15 anni di servizio, che il medico, già titolare di un incarico dirigenziale, risulti vantare grazie alla ricostruzione della anzianità complessiva rideterminata sulla base dei contratti a termine vantati.
CHI PUO’ AGIRE
Per il riconoscimento del suddetto diritto possono agire tutti i Dirigenti Medici e Veterinari che abbiano superato la valutazione di professionalità, rilasciata dal Collegio Tecnico della struttura di appartenenza, nel periodo che intercorre dal 2010 al 2015.
L’azione è sicuramente vittoriosa, ma è necessario interrompere immediatamente la prescrizione con l’invio, tramite raccomandata a/r, della lettera che la ITM mette a disposizione gratuitamente a chiunque la richieda tramite il forum sottostante.
Allo stesso modo, la ITM mette a disposizione la sua competenza e professionalità per assistere chiunque sia intenzionato a far valere i suoi legittimi diritti ed interessi e ricorda che la scadenza dei termini per aderire all’ azione è fissata alla data del
15 DICEMBRE 2019
Per maggiori informazioni contattare: 346.8464076 / 338.2777208 oppure scrivere a: itm.infotutelamedici@gmail.com o compilare il form sottostante per essere contattati
come da Vostro suggerimento: “L’azione è sicuramente vittoriosa, ma è necessario interrompere immediatamente la prescrizione con l’invio, tramite raccomandata a/r, della lettera che la ITM mette a disposizione gratuitamente a chiunque la richieda tramite il forum sottostante.”. e vorrei conoscere i termini contrattuali per l’eventuale incarico. Grazie, Dott. G. Amadeo
Salve,
di seguito i termini contrattuali per l’ eventuale incarico:
€ 390,00 (importo onnicomprensivo di ogni onere previsto dallo Stato): importo rateizzabile senza costi aggiuntivi.
A seguito sentenza positiva, La ITM chiede il 12% sulle somme liquidate.
Distinti saluti