Elena Rotundo/ Ottobre 1, 2018/ Cause Collettive, Cause Collettive per Tutti, Cause Collettive Per Tutti, NEWS/ 2 comments

Il sistema universitario è stato interessato in questi anni da profonde innovazioni a partire dal D. L. n.78/2010, convertito in Legge 122/2010, che ha bloccato la maturazione delle classi stipendiali di ogni Docente Universitario ( Ricercatore, Associato, Ordinario ) per l’intero quinquennio 2011-2015, determinando una diminuzione di 2,5 classi stipendiali rispetto a quelle spettanti di diritto con conseguente:

• Blocco Carriera;
• Decurtazione Stipendi Medi;
• Tardivo ingresso in Ruolo (con impossibilità di raggiungere le classi stipendiali più alte).

Con la successiva Legge Gelmini, è stato introdotto il principio della valutazione sulla qualità e quantità della produzione scientifica, cui ogni docente è tenuto obbligatoriamente a sottoporsi. Esiste poi una valutazione delle performances didattiche ed un nuovo metodo di accesso agli scatti stipendiali, non più automatico, ma subordinato ad una valutazione di Ateneo.

In merito – ha osservato il Giudice Amministrativo – la progressione stipendiale nell’ambito della vita professionale dei ricorrenti è prefigurabile ex ante, in relazione al decorso del tempo ed alla conseguente maturazione degli scatti, assumendo quindi carattere di automaticità, in quanto non subordinata ad eventi estranei alla sfera lavorativa degli interessati.
Anche se il datore di lavoro – si legge nella sentenza del TAR – può negare gli avanzamenti a quanti, tra i docenti, non abbiano dimostrato un adeguato impegno, nondimeno essi partecipano di un sistema in cui gli avanzamenti stipendiali sono, di regola, automatici e concretamente ottenibili in conseguenza dell’anzianità di servizio.

In sintesi, nessun altro settore del pubblico impiego ha conosciuto un processo così radicale di trasformazione come l’Università.

Da qui è partita le legittima protesta dei Docenti Universitari a cui il Parlamento ha risposto,
in via definitiva, con la Legge di Bilancio 2018, con una norma che trasforma di nuovo in biennali, ma a quota invariata, gli scatti triennali delle legge Gelmini.
Parallelamente, nella stessa Legge di Stabilità, è previsto un contributo da concedere “Una Tantum”, che copre solo il 40% dell’importo a cui si avrebbe diritto, di circa 2.250 euro, pari a circa 1.550 euro netti, da erogare in due rate: la prima (nel febbraio 2018) di 850 euro e la seconda (nel febbraio 2019), di 700 euro. A conti fatti, 5 anni di blocco, pari a 1.825 giorni, saranno liquidati in media con 1.550 euro netti: 85 centesimi al giorno, il costo di una tazzina di caffè.

Questo iniquo mancato riconoscimento di 5 anni di attività lavorativa ai fini giuridici, si traduce in un danno economico di natura individuale.
Solo attraverso una CLASS ACTION (ricorso collettivo) dedicata si potranno rivendicare:

• Riconoscimento del quinquennio 2011-2015 ai fini giuridici e pensionistici con conseguenti effetti economici;

• Indennizzo di circa 100 euro mensili da gennaio 2011 ad oggi sino a raggiungere un importo di circa € 10.000 ad personam.

 

La I.T.M. mette a disposizione la sua esperienza nel settore per sostenere chiunque voglia far valere i propri diritti e legittimi interessi, organizzando gruppi di richiedenti per la migliore conclusione dell’azione risarcitoria.
Si precisa che la Scadenza dei termini per aderire al Ricorso in oggetto è fissata al:

                                                                31 gennaio 2019                                                             

 Per maggiori informazioni contattare dal lunedì al giovedì 
dalle ore 10.00 alle 17.00
uno dei seguenti numeri: 06.91932300388 1274138
Oppure recarsi, negli orari e nei giorni su indicati, presso la sede di
Via Eugenio Torelli Viollier, 109 – 00157 Roma

E-mail: itm.infotutelamedici@gmail.com
Sito web: infotutelaemediazione.it/ Pagina FB: Info Tutela & Mediazione

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2 Comments

  1. .tale recupero interessa anche chi è andato in pensione dopo il2016?gradirei essere informata..grazie

    1. Gentile Sig.ra Improta,
      in merito al Suo quesito, Le confermiamo che rientrano anche coloro che sono andati in pensione dopo il 2016. Rimaniamo a Sua completa disposizione per ogni altra informazione, Le inviamo distinti saluti

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