{"id":710,"date":"2020-04-23T11:39:08","date_gmt":"2020-04-23T09:39:08","guid":{"rendered":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/?p=710"},"modified":"2024-06-05T21:32:06","modified_gmt":"2024-06-05T19:32:06","slug":"ricorso-personale-militare-in-congedo-riconoscimento-quota-retributiva-al-44-e-conseguente-aumento-della-pensione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/2020\/04\/23\/ricorso-personale-militare-in-congedo-riconoscimento-quota-retributiva-al-44-e-conseguente-aumento-della-pensione\/","title":{"rendered":"RICORSO PERSONALE MILITARE IN CONGEDO: RICONOSCIMENTO QUOTA RETRIBUTIVA AL 44% E CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PENSIONE."},"content":{"rendered":"\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #800000;\">AGGIORNAMENTO : PARERE SULLA SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE N. 01\/2021 DEL 04.01.2021<\/span><\/strong><\/h4>\n<p>S<strong>econdo la tesi condivisa dalle tre sezioni centrali di Roma e dalla maggior parte dei giudici regionali<\/strong>, era da applicare l\u2019aliquota del 44% al personale militare in congedo con il sistema misto.<\/p>\n<p>L\u2019 interpretazione, invece, adottata dalle Sezioni uniti nella sent. N. 01\/2021 adotta<strong> una soluzione alquanto creativa ricavando un\u2019aliquota annua del 2.44%<\/strong>\u00a0(calcolata attraverso la divisione della percentuale del 44% per 17 + 364esimi, cio\u00e8 44\/17,997= 2,44 per ogni anno) <strong>che non \u00e8 prevista in nessuna normativa della materia trattata.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019 art. 54 prevede due sole aliquote:<\/p>\n<ol>\n<li>Una pari al 44% della base pensionabile aumentata dell\u20191.80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo per chi abbia maturato almeno 15 anni e non pi\u00f9 di 20 anni di servizio utile;<\/li>\n<li>Una seconda pari al 2.20% per chi abbia cessato dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di et\u00e0, senza aver maturato detta anzianit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In sostanza, per le Sezioni Riunite, i militari hanno si il diritto a un trattamento pensionistico maggiore rispetto ai civili, ma in misura inferiore a quella indicata dalla normativa vigente in materia.<\/p>\n<p><span style=\"color: #800000;\">IL PERSONALE CHE ALLA DATA DEL 31.12.1995 VANTAVA UN\u2019ANZIANITA\u2019 UTILE INFERIORE A 15 ANNI<\/span><\/p>\n<p>La sentenza n.01\/2021 si \u00e8 espressa anche riguardo il personale con un\u2019anzianit\u00e0 utile inferiore a 15 anni al 31.12.1995 e menziona:<\/p>\n<p>\u201cIn caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all\u2019 art.54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianit\u00e0, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un\u2019anzianit\u00e0 utile inferiore a 15 anni\u201d. Esso, tenuto conto di quanto deciso al primo quesito, \u00e8 da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa\u201d.<\/p>\n<p>Appare chiaro, secondo il nostro parere, che qui vi sia un punto di <strong>contraddizione fondamentale. <\/strong>La sentenza dice che <em>non \u00e8 applicabile<\/em> l\u2019 aliquota del 44%\u00a0 in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un\u2019 anzianit\u00e0 utile <em>inferiore<\/em> a 15 anni; ma non \u00e8 applicabile neanche in favore a quei militari che, alla stessa data, vantavano un\u2019 anzianit\u00e0 <em>ricompresa<\/em> tra i 15 ed i 18 anni.<\/p>\n<p><span style=\"color: #800000;\"><em><span style=\"color: #800000;\">Ragionando al contrario quindi se al personale che, alla data del 31.12.1995, vantava un&#8217;anzianit\u00e0 ricompresa tra i 15 ed i 18 anni va riconosciuta l&#8217; applicazione graduata del 2.44%; allo stesso modo anche al personale militare che, alla data del 31.12.1995, vantava un&#8217;anzianit\u00e0 inferiore ai 15 anni andr\u00e0 riconosciuta un\u2019applicazione graduata del 2.44%.<\/span><\/em><\/span><\/p>\n<p>Oggettivamente, in nessun passo della sentenza si trova una negazione del riconoscimento dell&#8217; aliquota del 2.44% ai militari che non hanno i 15 anni di servizio utile alla data del 31.12.1995.<\/p>\n<p>La decisione pare voler lasciare adito a diversi spazi interpretativi. \u00a0<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che, secondo gli scriventi, la norma (art.54) emanata nel 1973 va interpretata in maniera estensiva, calandola nel nuovo e mutato momento storico.<\/p>\n<p>Infatti, la norma si limita a prevedere l&#8217; aliquota del 44% al raggiungimento del quindicesimo anno di anzianit\u00e0 perch\u00e9 era questa, all&#8217;epoca, il minimo pensionabile richiesto (era riportata come condizione anche negli altri articoli della stessa norma).<\/p>\n<p>In sostanza, \u00e8 chiaro che l&#8217; art.54 preveda il requisito dei 15 anni di servizio utile riferendosi semplicemente al requisito minimo per maturare il diritto alla pensione che, per l&#8217; appunto, all&#8217; epoca era di 15 anni.<\/p>\n<p>Per i motivi esposti riteniamo che la norma vada letta secondo il nostro nuovo contesto storico, solo in questo modo non verr\u00e0 violato l&#8217; art.3 Cost. sul principio di eguaglianza.<\/p>\n<p>______________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #800000;\">RICORSO RICALCOLO PENSIONI MILITARI<\/span><\/strong><\/h4>\n<h4>Negli ultimi anni l\u2019argomento \u201cpensioni\u201d suscita grande interesse e fermento tra i militari. Molti di essi, infatti, dopo una vita passata a servizio dello Stato, rischiando la propria incolumit\u00e0, si vedono oggi liquidare una pensione che, a malapena, gli permette di vivere dignitosamente.<\/h4>\n<h4>Ma come mai le pensioni dei militari sono cos\u00ec basse?<\/h4>\n<h4>Nella maggior parte dei casi, questa situazione \u00e8 generata dall\u2019I.N.P.S., il quale tende a calcolare le pensioni degli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia utilizzando un\u2019aliquota di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista dalla legge.<\/h4>\n<h4>Il riferimento \u00e8 all\u2019ormai nota problematica legata all\u2019applicazione dell\u2019<strong>art.54 del D.P.R. n.1092\/73 <\/strong>che ha costretto molti militari ad adire le varie Corti dei Conti dislocate sul territorio nazionale al fine di ottenere una rideterminazione della propria pensione.<\/h4>\n<h4>Ebbene, oggi, grazie alle varie sentenze che ci sono state, \u00e8 possibile tracciare un quadro completo dell\u2019argomento, in modo tale da consentire, a chiunque vi abbia interesse, di verificare facilmente se ha diritto ad ottenere un aumento del proprio trattamento pensionistico.<\/h4>\n<h4><strong><u>Innanzitutto, \u00e8 doveroso chiarire, sin da subito, come tale questione riguardi esclusivamente gli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che percepiscono una pensione liquidata sulla base del c.d. sistema misto.<\/u><\/strong><\/h4>\n<h4>Il motivo di questa limitazione pu\u00f2 essere cos\u00ec riassunto.<\/h4>\n<h4>La Legge n.335 del 1995 ha riformato il sistema pensionistico italiano, ponendo in essere una distinzione tra i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno diciotto anni e quelli che, invece, alla medesima data, avevano maturato un\u2019anzianit\u00e0 inferiore.<\/h4>\n<h4>Alla luce di tale riforma, dunque, ai lavoratori che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato un\u2019anzianit\u00e0 contributiva inferiore ai 18 anni, spetta una pensione di tipo \u201cmisto\u201d composta da: una prima quota relativa agli anni di anzianit\u00e0 maturati prima del 31 Dicembre 1995, calcolata sulla base del sistema retributivo all\u2019epoca vigente; una seconda quota relativa agli anni di anzianit\u00e0 maturati dopo il 31 Dicembre 1995, calcolata secondo il sistema contributivo.<\/h4>\n<h4>Ebbene, la problematica nasce dal fatto che, per le pensioni liquidate con il sistema misto, l\u2019I.N.P.S. tende a calcolare la prima quota (relativa agli anni di anzianit\u00e0 maturati prima del 31 Dicembre 1995) applicando l\u2019aliquota prevista dall\u2019art.44 del D.P.R. n.1092\/1973 PER I DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO (ammontante al 35,9%) e non, invece, quella stabilita dal successivo art.54 dello stesso decreto, per il PERSONALE MILITARE, pari al 44%.<\/h4>\n<blockquote>\n<h4><span style=\"color: #800000;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">L\u2019applicazione dell\u2019aliquota di cui all\u2019art.44 del D.P.R. n.1092\/73 in luogo di quella prevista dall\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/1973, comporta un\u2019evidente penalizzazione ai danni degli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, i quali, in questo modo,<\/span> subiscono una riduzione della propria pensione che oscilla tra i 150 ed i 350 euro al mese.<\/strong><\/span><\/h4>\n<\/blockquote>\n<h4><strong>I militari possono verificare se la loro pensione \u00e8 stata liquidata sulla base del sistema misto attraverso la semplice lettura del Modello 5007 rilasciato dall\u2019I.N.P.S., che altro non \u00e8 se non il documento con cui l\u2019Istituto conferisce al militare la pensione.<\/strong><\/h4>\n<h4>Fatta questa indispensabile precisazione, \u00e8 possibile passare all\u2019analisi degli altri requisiti necessari per procedere con la richiesta di rideterminazione della pensione ai sensi dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73.<\/h4>\n<h4>La stessa pu\u00f2 essere avanzata da tutti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia <span style=\"color: #800000;\"><strong><u>ad ordinamento militare<\/u><\/strong><\/span><strong>\u00a0(Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, Carabinieri\u2026) <\/strong>collocati a riposo e che sono titolari di una pensione liquidata sulla base del sistema misto.<\/h4>\n<h4>Per quanto riguarda, invece, gli ex appartenenti alle forze di polizia <span style=\"color: #800000;\"><strong><u>ad ordinamento civile<\/u><\/strong><\/span><strong>\u00a0(Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) <\/strong>\u00e8 doveroso precisare quanto segue.<\/h4>\n<h4><u>Gli ex dipendenti della Polizia di Stato, possono richiedere la rideterminazione della loro pensione solo se arruolati prima del 25.06.1982, ossia per l\u2019allora Corpo della Guardie di Pubblica Sicurezza<\/u>. Ci\u00f2 in quanto, a partire da tale data, la Polizia di Stato \u00e8 divenuta un corpo di polizia ad ordinamento civile.<\/h4>\n<h4>A riguardo, preme rilevare come, spesso, l\u2019I.N.P.S. rigetti le richieste di ricalcolo della pensione avanzate dagli ex dipendenti della Polizia di Stato, arruolati per l\u2019allora Corpo delle Guardie di P.S., poich\u00e9 ritiene che gli stessi, a seguito della smilitarizzazione del 25.06.1982 (disposta con la legge n.121\/1981), abbiano perso lo status di militare.<\/h4>\n<h4>Ebbene, a parere degli scriventi, la motivazione fornita dall\u2019Istituto di Previdenza risulta pretestuosa per una serie di motivi.<\/h4>\n<h4>Innanzitutto, riteniamo che, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/1973, <strong>il possesso dello status di militare debba sussistere al momento dell\u2019arruolamento e non, invece, per l\u2019intera carriera del lavoratore.<\/strong> Tale principio, infatti, pu\u00f2 essere facilmente ricavato dalla lettura di un noto parere reso dal Consiglio di Stato nel 1983, il quale, interpellato proprio su tale questione pensionistica, ha affermato che \u201c<em><u>nessuna incidenza avrebbe avuto la smilitarizzazione della polizia di stato sul trattamento di quiescenza, che rimane quella pi\u00f9 favorevole prevista per i militari<\/u><\/em>\u201d.<\/h4>\n<h4>In secondo luogo, si fa presente come lo stesso art.54 del D.P.R. n.1092\/1973, al comma 6 faccia esplicito riferimento agli ex arruolati per il Corpo di Guardia di Pubblica Sicurezza, stabilendo che \u201c<em>per i sottufficiali e gli appuntati dell\u2019Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza\u00a0<\/em><em><u>e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza<\/u><\/em><em>\u00a0e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60<\/em>\u201d.<\/h4>\n<h4><u>A riguardo si sottolinea come tale articolo non sia mai stato modificato neanche a seguito della smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Ci\u00f2 a riprova del fatto che gli ex appartenenti al predetto Ente vengono ancora considerati come militari in quanto hanno conservato tale\u00a0<\/u><em><u>status<\/u><\/em><u>\u00a0anche a seguito dell\u2019entrata in vigore della legge n.121\/1981<\/u>.<\/h4>\n<h4>Sul punto, \u00e8 giusto precisare che, in passato, in alcuni casi, la giurisprudenza ha avallato la tesi sostenuta dall\u2019I.N.P.S.. Tuttavia, negli ultimi mesi, si \u00e8 registrato un orientamento favorevole agli ex dipendenti del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, i quali hanno ottenuto il ricalcolo della propria pensione attraverso l\u2019applicazione dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73. A conferma di quanto appena detto, si cita la recentissima sentenza della Corte dei Conti della Liguria n.162 del 28.09.2019.<\/h4>\n<h4><strong>Infine, per mera completezza espositiva, a quanto fin qui detto va aggiunto che, con la legge di smilitarizzazione n.121\/1981, con la quale il corpo militare delle Guardie di Pubblica Sicurezza \u00e8 stato disciolto e sostituito dall\u2019odierna Polizia di Stato, \u00e8 stato espressamente stabilito che esso sarebbe divenuto un corpo civile ad ordinamento speciale.<\/strong><\/h4>\n<h4>Ebbene, a riguardo, risulta emblematico il contenuto della circolare n.6 del 23.03.2005 emanata dall\u2019I.N.P.D.A.P. con la quale si afferma che \u201c<em>come gi\u00e0 indicato in premessa, la Polizia di Stato (di seguito indicata anche con la sigla P.S.) \u00e8 un\u2019amministrazione civile ad ordinamento speciale.\u00a0<u>Ci\u00f2 comporta che, ai fini pensionistici, i dipendenti della P.S. sono destinatari delle normative dirette alla generalit\u00e0 degli impiegati civili dello Stato\u00a0<\/u><\/em><em><u>ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le forze di polizia o il personale militare<\/u><\/em><u>\u201d.<\/u><\/h4>\n<blockquote>\n<h4><span style=\"color: #800000;\"><strong>Tali argomentazioni, dunque, permettono di affermare che nei confronti del personale arruolato per l\u2019allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza debbano trovare applicazione le disposizioni previste dall\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/1973.<\/strong><\/span><\/h4>\n<h4>Discorso pressoch\u00e9 identico pu\u00f2 essere fatto per <strong><u>gli appartenenti alla <span style=\"color: #800000;\">Polizia Penitenziaria<\/span>, i quali possono richiedere la rideterminazione della pensione solo se arruolati prima del 15.12.1990, data in cui anche la Polizia Penitenziaria \u00e8 diventata un corpo di polizia ad ordinamento civile<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<h4>E\u2019 possibile passare, adesso, all\u2019analisi dell\u2019ultimo requisito necessario ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art.54 del D.P.R. 1092\/73, ossia la<strong> c.d. \u201canzianit\u00e0 contributiva\u201d <\/strong>che il militare deve aver maturato nel corso della sua carriera.<\/h4>\n<h4>Tale requisito \u00e8 stato ampiamente discusso sia in dottrina che in giurisprudenza.<\/h4>\n<h4>Cerchiamo ora di spiegarne il perch\u00e9.<\/h4>\n<h4>Il comma 1 dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 stabilisce che \u201c<em>La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non pi\u00f9 di venti anni di servizio utile \u00e8 pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo<\/em>.<\/h4>\n<h4>Il successivo comma 2, continua, poi, affermando che \u201c<em>La percentuale di cui sopra \u00e8 aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo\u201d.<\/em><\/h4>\n<h4>Ebbene, il dibattito creatosi riguarda proprio l\u2019interpretazione di questi due commi.<\/h4>\n<h4>Da un lato, infatti, l\u2019I.N.P.S. fornisce un\u2019interpretazione restrittiva, sostenendo che l\u2019applicazione dell\u2019aliquota, pari al 44%, prevista dall\u2019art.54 sopra indicato spetterebbe solo in favore di quei militari che, al 31 Dicembre 1995, abbiano maturato un\u2019anzianit\u00e0 contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni e che siano poi andati in pensione il 1.01.1996, senza maturare ulteriore anzianit\u00e0 di servizio.<\/h4>\n<h4>Sempre secondo l\u2019Istituto di Previdenza, nel caso in cui il militare abbia maturato, alla data del 31 Dicembre 1995, un\u2019anzianit\u00e0 contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni ma poi abbia continuato a prestare servizio, la quota di pensione regolata dal sistema retributivo deve essere calcolata applicando l\u2019aliquota inferiore (pari al 35,9%), prevista dall\u2019art.44 del D.P.R. n.1092\/1973 per il personale civile.<\/h4>\n<h4>Dall\u2019altro lato, invece, gli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia evidenziano come l\u2019interpretazione fornita dall\u2019I.N.P.S. sia assolutamente errata in quanto si pone in contrasto con quanto previsto dal comma 2 dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/1973, il quale, addirittura, prevede un aumento della predetta aliquota nel caso in cui il militare che abbia maturato, al 31.12.1995, tra i 15 ed i 20 anni di anzianit\u00e0 contributiva, abbia poi continuato a prestare servizio.<\/h4>\n<h4>Ebbene, ad oggi, dopo innumerevoli contenziosi, la giurisprudenza, in maniera unanime, ha ritenuto corretta l\u2019interpretazione fornita dai militari.<\/h4>\n<blockquote>\n<h4>Di fatti, <strong>alla gi\u00e0 copiosa serie di pronunce favorevoli espresse dalle varie Corti dei Conti presenti sul territorio nazionale, hanno fatto seguito, negli ultimi mesi, le sentenze n.422\/2018, n.370\/2019 e n.228\/2019 pronunciate, rispettivamente, dalla Prima, dalla Seconda e dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d\u2019Appello della Corte dei Conti,<\/strong> <span style=\"color: #800000;\"><strong>le quali hanno finalmente posto fine al dibattito creatosi ed hanno riconosciuto, in maniera unanime, il diritto per gli ex appartenenti delle Forze Armate e di Polizia ad ottenere la riliquidazione della pensione attraverso l\u2019applicazione delle aliquote previste dall\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/1973.<\/strong><\/span><\/h4>\n<\/blockquote>\n<h4>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9!<\/h4>\n<h4>La giurisprudenza pi\u00f9 recente ha riconosciuto l\u2019applicazione dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 non solo in favore dei militari che hanno maturato, alla data del 31 Dicembre 1995, un\u2019anzianit\u00e0 contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni e che hanno poi continuato a prestare servizio ma, per giunta,\u00a0<span style=\"color: #000000;\"><strong><u>ha esteso tale beneficio anche in favore degli ex appartenenti delle Forze Armate e di Polizia che, alla data del 31.12.1995, hanno maturano meno di 15 anni di servizio utile.<\/u><\/strong><\/span><\/h4>\n<h4>A tal proposito, si cita la sentenza della Corte dei Conti \u2013 Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d\u2019Appello n.310\/19, con la quale viene stabilito che l\u2019art.54 \u201c<em>spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni\u201d.<\/em><\/h4>\n<blockquote>\n<h4><strong><span style=\"color: #800000;\"><u><span style=\"color: #000000;\">Detto in altri termini,<\/span> ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art.54 <span style=\"color: #000000;\">non \u00e8 necessario che il militare abbia maturato, alla data del 31.12.1995, almeno 15 anni di servizio utile<\/span>, ma \u00e8 sufficiente che tale periodo di anzianit\u00e0 contributiva sussista nel momento in cui lo stesso viene collocato in pensione.<\/u><\/span><\/strong><\/h4>\n<h4><strong><span style=\"color: #000000;\">Pertanto, stando alle pi\u00f9 recenti sentenze, l\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 trova applicazione anche nei confronti degli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che, al 31.12.1995, avevano maturato meno di 15 anni di servizio utile.<\/span><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<h4>Arrivati a questo punto della trattazione, si ritiene opportuno aprire una parentesi ed approfondire gli aspetti pensionistici legati ad un istituto molto importante nell\u2019ambito militare, ossia quello dell\u2019<span style=\"color: #800000;\"><strong>ausiliaria<\/strong><strong>.<\/strong><\/span><\/h4>\n<h4>Ci si chiede, infatti, se la fattispecie prevista dall\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 possa trovare applicazione anche nei confronti del personale transitato in ausiliaria e quali siano, invece, i benefici pensionistici che spettano al personale escluso da tale transito.<\/h4>\n<h4>Sul punto si ritiene doveroso precisare quanto segue.<\/h4>\n<h4>Innanzitutto, \u00e8 bene far presente come l\u2019ausiliaria, disciplinata dall\u2019art.992 del D.lgs. n.66\/2010, possa essere definita come la disponibilit\u00e0, espressa dal militare cessato dall\u2019impiego per il raggiungimento del limite di et\u00e0, ad essere richiamato in servizio al fine di soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione, sia essa quella di appartenenza o una qualunque altra Amministrazione Statale.<\/h4>\n<h4>Il successivo art.1864 del D.lgs. n.66\/2010, stabilisce che al personale transitato spetta un trattamento pensionistico che deve essere corrisposto \u201call\u2019atto del collocamento in ausiliaria\u201d e che sar\u00e0, poi, rideterminato al termine del periodo di permanenza in tale posizione.<\/h4>\n<h4>Sebbene il collocamento in ausiliaria venga equiparato, a livello giuridico, al collocamento in pensione, il relativo trattamento economico non viene corrisposto dall\u2019I.N.P.S., bens\u00ec dall\u2019Amministrazione Militare, la quale, per\u00f2, si uniforma alle indicazioni fornite dall\u2019Istituto di Previdenza.<\/h4>\n<h4>Tale circostanza, del tutto singolare, potrebbe costituire un ostacolo per l\u2019applicazione dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 in favore del personale collocato in ausiliaria.<\/h4>\n<h4>Da un lato, infatti, l\u2019I.N.P.S. sostiene il proprio \u201cdifetto di legittimazione passiva\u201d, cio\u00e8 la sua assenza di responsabilit\u00e0, posto che, nei confronti del personale transitato in ausiliaria, l\u2019Ente di Previdenza non emette alcun provvedimento relativo al trattamento pensionistico del militare n\u00e9, tanto meno, apre alcun fascicolo pensionistico.<\/h4>\n<h4>Dall\u2019altro lato, invece, l\u2019Amministrazione della Difesa afferma di limitarsi ad applicare le disposizioni impartitele dall\u2019I.N.P.S., ribadendo comunque la linea difensiva sostenuta dall\u2019Istituto, secondo la quale l\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 troverebbe applicazione solo in favore di quei militari che, al 31 Dicembre 1995, abbiano maturato un\u2019anzianit\u00e0 contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni e che sono poi andati in pensione il 1.01.1996, senza maturare ulteriore anzianit\u00e0 di servizio.<\/h4>\n<blockquote>\n<h4><strong>Ebbene, la giurisprudenza pi\u00f9 recente ha disatteso le eccezioni sopra indicate ed <span style=\"color: #800000;\">ha riconosciuto il diritto, per il personale transitato in ausiliaria, ad ottenere l\u2019applicazione delle aliquote previste dall\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73.<\/span><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<h4>Nello specifico, con la sentenza della Corte dei Conti della Toscana n.447\/2019, il Giudice delle pensioni ha osservato come le argomentazioni sostenute dall\u2019Amministrazione siano infondate poich\u00e9 contrastanti con quanto affermato espressamente dal comma 2 dell\u2019art.54, il quale, come gi\u00e0 detto in precedenza, prevede, addirittura, un aumento della predetta aliquota nel caso in cui il militare, che al 31.12.1995 aveva maturato tra i 15 ed i 20 anni di anzianit\u00e0 contributiva, abbia continuato a prestare servizio.<\/h4>\n<h4>La Corte dei Conti della Toscana ha, altres\u00ec, rigettato le argomentazioni sostenute dall\u2019I.N.P.S., evidenziando come, sebbene il trattamento pensionistico connesso all\u2019istituto dell\u2019ausiliaria venga corrisposto dall\u2019Amministrazione, il militare \u201c<em><u>ha interesse a rendere opponibile all\u2019Istituto l\u2019eventuale sentenza di accoglimento<\/u><\/em>\u201d.<\/h4>\n<h4>Di fatti, una volta cessato il periodo di ausiliaria, al dipendente verr\u00e0 erogata una nuova pensione (questa volta, da parte dell\u2019I.N.P.S.) che terr\u00e0 gi\u00e0 conto dell\u2019aliquota prevista dall\u2019art.54 proprio grazie alla sentenza favorevole pronunciata anche nei confronti dell\u2019Istituto Previdenziale. In questo modo, quindi, il militare non sar\u00e0 costretto ad impugnare il nuovo trattamento pensionistico che gli verr\u00e0 riconosciuto dall\u2019Ente di Previdenza.<\/h4>\n<h4><strong>Discorso del tutto diverso deve essere fatto, invece, per il <span style=\"color: #800000;\">personale che non transita in ausiliaria<\/span>.<\/strong><\/h4>\n<h4>La normativa di riferimento \u00e8 rappresentata dal D.lgs. n.165\/1997.<\/h4>\n<h4>Nello specifico, l\u2019art.3, comma 1, del predetto decreto stabilisce che \u201c<em>Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di et\u00e0 previsto per il grado rivestito.<\/em><\/h4>\n<h4>Il successivo comma 7 prevede, poi, che \u201c<em><u>Per il personale di cui all\u2019articolo 1\u00a0<\/u><\/em><u>escluso dall\u2019applicazione dell\u2019istituto dell\u2019ausiliaria<\/u><em><u>\u00a0<\/u><\/em><u>che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di et\u00e0 previsto dall\u2019ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria<\/u><em>,\u00a0<\/em><u>il cui trattamento di pensione \u00e8 liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo<\/u><em>\u00a0di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,\u00a0<\/em><u>il montante individuale dei contributi \u00e8 determinato con l\u2019incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell\u2019ultimo anno di servizio moltiplicata per l\u2019aliquota di computo della pensione<\/u><em>. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell\u2019interessato.<\/em><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #800000;\"><strong>La norma sopra indicata permette, dunque, ai militari di ottenere un aumento della propria pensione attraverso una maggiorazione pari a 5 volte della base imponibile dell\u2019ultimo anno di servizio, moltiplicata, a sua volta, per l\u2019aliquota di computo della pensione (c.d. \u201c<\/strong><strong><u>moltiplicatore<\/u><\/strong><strong>\u201d).<\/strong><\/span><\/h4>\n<h4>Dalla lettura della legge, risulta pacifico come tale beneficio <strong>si applichi in favore del personale appartenente alla Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento Militare<\/strong>.<\/h4>\n<h4>Quel che non \u00e8 affatto chiaro, invece, \u00e8 se tale ricalcolo possa essere richiesto solo dal personale che, al momento del congedo, aveva comunque raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile o, viceversa, se lo stesso possa essere usufruito da tutti i militari che sono cessati dal servizio per inidoneit\u00e0, a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile.<\/h4>\n<h4>Ovviamente, di fronte a questo dubbio interpretativo, l\u2019I.N.P.S. ritiene che l\u2019istituto del moltiplicatore trovi applicazione solo in favore dei militari che abbiano raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile.<\/h4>\n<h4>La questione \u00e8 stata affrontata anche dalle varie Corti dei Conti, le quali si sono espresse in maniera non uniforme.<\/h4>\n<h4>Al contrario, le Sezioni Centrali d\u2019Appello hanno affermato, all\u2019unanimit\u00e0, con le sentenze n.31\/2019, n.29\/2019 e n.61\/2019, che il beneficio previsto dall\u2019art.3 del D.lgs. n.165\/97 spetta solo agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento Militare che, al momento del congedo, avevano comunque raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile.<\/h4>\n<h4>Nello specifico, con tali sentenze \u00e8 stato sancito che \u201c<em>in mancanza del requisito della cessazione dal servizio permanente per i limiti di et\u00e0, non sorge neppure il diritto della cessazione dal servizio permanente per limiti di et\u00e0, non sorge neppure il diritto di accedere o permanere in ausiliaria, con la conseguenza che il beneficio de quo va interpretato restrittivamente e limitato al personale escluso dall\u2019ausiliaria, ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti d\u2019et\u00e0\u2026Il vigente ordinamento non ammette alcuna rilevanza alle cause impeditive del raggiungimento dei limiti d\u2019et\u00e0 al fine di accedere all\u2019ausiliaria\u201d.<\/em><\/h4>\n<h4>L\u2019unanimit\u00e0 di tale interpretazione \u00e8 stata riconosciuta anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n.13\/2019\/QM\/PRE.<\/h4>\n<h4><strong>Alla luce di quanto sopra detto, dunque, l\u2019istituto del c.d. \u201cmoltiplicatore\u201d sembrerebbe trovare applicazione solo in favore di quei militari che non sono transitati in ausiliaria ma che hanno comunque raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile.<\/strong><\/h4>\n<h4><strong>Tuttavia, per mera completezza espositiva, \u00e8 doveroso far presente come alcune Corti dei Conti territoriali, invece, continuino a riconoscere tale beneficio anche al personale riformato prima del raggiungimento dell\u2019et\u00e0 pensionabile.<\/strong><\/h4>\n<blockquote>\n<h4><strong>In virt\u00f9 di quanto fin qui detto, \u00e8 possibile <span style=\"color: #800000;\">RIASSUMERE<\/span> che:<\/strong><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #800000;\"><strong><u>1) I BENEFICI PREVISTI dall\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI:<\/u><\/strong><\/span><\/h4>\n<h4>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>di tutti gli ex appartenenti alle <span style=\"text-decoration: underline;\">Forze Armate e alle Forze di Polizia<\/span> <u>ad ordinamento Militare<\/u>\u00a0(Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, Carabinieri\u2026) a condizione che gli stessi: siano titolari di una pensione liquidata sulla base del sistema misto; alla data del collocamento in pensione abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile;<\/strong><\/h4>\n<h4>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>degli ex appartenenti alla <span style=\"text-decoration: underline;\">Polizia di Stato<\/span> a condizione che gli stessi: siano titolari di una pensione liquidata sulla base del sistema misto; si siano arruolati prima del 25.06.1982; alla data del collocamento in pensione abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile;<\/strong><\/h4>\n<h4>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>degli ex appartenenti alla <span style=\"text-decoration: underline;\">Polizia Penitenziaria<\/span> a condizione che gli stessi: siano titolari di una pensione liquidata sulla base del sistema misto; si siano arruolati prima del 15.12.1990; alla data del collocamento in pensione abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile;<\/strong><\/h4>\n<h4>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>del <span style=\"text-decoration: underline;\">personale transitato in ausiliaria<\/span>.<\/strong><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #800000;\"><strong><u>I BENEFICI PREVISTI dall\u2019art.3 del D.lgs. n.165\/97 (c.d. \u201cMOLTIPLICATORE\u201d),<\/u><\/strong><\/span><strong><span style=\"color: #800000;\"> invece, POSSONO ESSERE RICHIESTI solo<\/span> dagli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento Militare che, al momento del congedo, avevano comunque raggiunto l\u2019et\u00e0 pensionabile.<\/strong><\/h4>\n<p>______________________________________________________________________________<\/p>\n<h4><strong><span style=\"color: #800000;\">La PROCEDURA DA SEGUIRE per richiedere il ricalcolo della pensione ai sensi dell\u2019art.54 del D.P.R. n.1092\/73 \u00e8 molto semplice e si articola nelle seguenti fasi:<\/span> <\/strong><\/h4>\n<h4><strong><u>&#8211; invio di una apposita istanza all\u2019I.N.P.S. ; <\/u><\/strong><\/h4>\n<h4><strong><u>&#8211; nel caso in cui l\u2019I.N.P.S. rigetti l\u2019istanza oppure non risponda nei successivi 120 giorni, il militare potr\u00e0 proporre ricorso dinanzi alla Corte dei Conti. In questo caso l\u2019interessato potr\u00e0 chiedere il rimborso degli arretrati non percepiti, fino ad un massimo di 5 anni.<\/u><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<h4><span style=\"color: #000000;\">Infine, si ritiene importante fare una precisazione per quel che riguarda gli<\/span> <span style=\"color: #000000;\">appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che percepiscono una pensione calcolata sulla base del sistema contributivo e che, alla data del 31.12.1995 avevano maturato un\u2019anzianit\u00e0 contributiva inferiore ai 18 anni ma superiore a 17 anni, 11 mesi e 16 giorni.<\/span><\/h4>\n<h4><strong><span style=\"color: #000000;\">Ebbene,<\/span> <span style=\"color: #000000;\">tali soggetti possono richiedere che la loro pensione venga liquidata non pi\u00f9 sulla base del sistema contributivo, bens\u00ec con il sistema retributivo.<\/span><\/strong><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #000000;\">Di fatti, ai sensi dell\u2019art.3 della Legge n.274\/1991, se l\u2019anzianit\u00e0 contributiva maturata al 31.12.1995 \u00e8 inferiore ai 18 anni ma comunque superiore a 17 anni, 11 mesi e 16 giorni, la stessa deve essere arrotondata a 18 anni con conseguente ricalcolo della pensione sulla base del pi\u00f9 vantaggioso sistema retributivo previsto dall\u2019art.13, comma 1, della Legge n.335\/1995.<\/span><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #000000;\">Tanto trova riscontro anche in giurisprudenza. A tal proposito, infatti, si cita la sentenza della Corte dei Conti della Puglia n.468\/2018, la quale ha riconosciuto il diritto di un ex militare (che al 31.12.1995 vantava un\u2019anzianit\u00e0 di servizio pari a 17 anni, 11 mesi e 16 giorni) ad ottenere il ricalcolo della propria pensione sulla base del sistema retributivo.<\/span><\/h4>\n<h4><strong><span style=\"color: #800000;\">Alla luce di quanto sopra detto, dunque, \u00e8 opportuno che gli ex appartenenti alle Forze Armate e di Polizia titolari di una pensione liquidata sulla base del sistema misto, verifichino la correttezza dei calcoli eseguiti dall\u2019I.N.P.S. <\/span><\/strong><\/h4>\n<h4><strong><span style=\"color: #800000;\">L&#8217; ITM sar\u00e0 al fianco di coloro che vorranno far valere il proprio diritto all&#8217; aumento dell&#8217; aliquota retributiva e conseguente aumento della pensione. <\/span><\/strong><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #800000;\"><span style=\"color: #000000;\">Per eventuali informazioni scrivere ad :<\/span> <strong><span style=\"color: #ffffff; background-color: #800000;\">&#105;&#x6e;f&#x6f;t&#117;&#x74;&#101;&#x6c;a&#101;&#x6d;&#101;&#x64;i&#x61;&#x7a;&#105;&#x6f;n&#x65;&#64;&#103;&#x6d;&#97;&#x69;l&#46;&#x63;&#111;&#x6d;<\/span><\/strong> <span style=\"color: #000000;\">o chiamare il seguente numero:<\/span> <strong>346\/8464076<\/strong><\/span><\/h4>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AGGIORNAMENTO : PARERE SULLA SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE N. 01\/2021 DEL 04.01.2021 Secondo la tesi condivisa dalle tre sezioni centrali di Roma e dalla maggior parte dei giudici regionali, era da applicare l\u2019aliquota del 44% al personale militare in congedo con il sistema misto. L\u2019 interpretazione, invece, adottata dalle Sezioni uniti nella sent. N. 01\/2021 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1399,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-710","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cause-collettive"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=710"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/710\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1400,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/710\/revisions\/1400"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1399"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}