{"id":57,"date":"2004-09-12T16:00:01","date_gmt":"2004-09-12T14:00:01","guid":{"rendered":"http:\/\/infotutelaemediazione.it\/?p=57"},"modified":"2024-06-05T21:55:24","modified_gmt":"2024-06-05T19:55:24","slug":"cenni-di-giurisprudenza-sul-consenso-informato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/2004\/09\/12\/cenni-di-giurisprudenza-sul-consenso-informato\/","title":{"rendered":"Cenni di Giurisprudenza sul Consenso Informato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Tribunale di Milano, nr 3520\/05 del 29.3.2005 GU Dr. Damiano Spera.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Le informazioni date alla paziente erano sommarie e lacunose; la paziente ignorava che l\u2019intervento sarebbe stato particolarmente invasivo e mutilante, anche se si concluse con esito positivo; inoltre, dopo l\u2019intervento fu prescritto il farmaco Tamoxifene, che comport\u00f2 effetti collaterali non indicati nelle note illustrative.<\/p>\n<p><strong>Decisione<\/strong>:<\/p>\n<p>Il Medico non pu\u00f2 intervenire sul paziente senza prima averlo adeguatamente informato; il modulo di consenso informato firmato dalla paziente non era in alcun modo idoneo; mancano prove che l\u2019obbligo d\u2019informazione da parte dei Medici sia stato assolto; la mancata richiesta del consenso deve valutarsi quale autonoma fonte di responsabilit\u00e0 in capo ai Medici per lesione del citato diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione.<\/p>\n<p><strong>Ma qual \u00e8 il danno-conseguenza risarcibile?<\/strong><\/p>\n<p>Non \u00e8 stata accertata colpa medica, al contrario si \u00e8 verificato un indubbio miglioramento delle condizioni di salute della donna che \u00e8 definitivamente guarita a seguito dell\u2019intervento; l\u2019intervento \u00e8 stato eseguito secondo la tecnica operatoria pi\u00f9 accreditata in quel\u2019epoca, pertanto non vi era alternativo ad altro tipo d\u2019intervento; quanto al farmaco Tamoxifene, la comprovata efficacia del farmaco giustifica il suo uso anche a fronte di effetti sfavorevoli, che, tuttavia, sono cessati con la sospensione del farmaco.<\/p>\n<p>Sarebbe stato onere dell\u2019attrice ( \u00a0e, quindi, della paziente ) provare che avrebbe fatto una scelta diversa e che avrebbe rifiutato l\u2019intervento se fosse stata adeguatamente informata.<\/p>\n<p>Pertanto, le domande della parte attrice devono essere integralmente rigettate; le spese di giudizio compensate fra tutte le parti.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Sentenza Tribunale di Genova 10 gennaio 2006.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Questa sentenza riguarda un caso di intervento alla mano che aveva prodotto un\u2019invalidit\u00e0 permanente del 15%. Ebbene, dopo aver escluso una colpa professionale per inadeguata diagnosi, scorretta scelta terapeutica o negligente esecuzione dell\u2019intervento, viene in rilievo la mancata informazione in ordine alle possibili conseguenze dell\u2019operazione e alle conseguenti, eventuali ( ma gravi ) ripercussioni sull\u2019attivit\u00e0 lavorativa della paziente.<\/p>\n<p>E\u2019 venuto meno il principio di autodeterminazione del paziente.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Cassazione 3\u00b0 sezione Civile, sentenza 9 febbraio 2010 nr 2847<\/strong><\/span><\/p>\n<p>L&#8217;eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente, per danni consistiti nel peggioramento delle sue condizioni di salute, \u00e8 accoglibile solo nel caso in cui quest&#8217;ultimo dimostri che, se fosse stato informato sui tali rischi, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all&#8217;intervento stesso.<\/p>\n<p>In mancanza di tale prova, \u00e8 risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, si tratta di un danno non patrimoniale che \u00e8 l\u2019effetto del mancato rispetto dell\u2019obbligo di informare il paziente.<\/p>\n<p>Viene confermato, quindi, che la mancanza o inadeguatezza dell\u2019informazione data al paziente costituisce di per s\u00e9 danno non patrimoniale risarcibile, anche se non vi \u00e8 stato un peggioramento della salute.<\/p>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale di Milano, nr 3520\/05 del 29.3.2005 GU Dr. Damiano Spera. Le informazioni date alla paziente erano sommarie e lacunose; la paziente ignorava che l\u2019intervento sarebbe stato particolarmente invasivo e mutilante, anche se si concluse con esito positivo; inoltre, dopo l\u2019intervento fu prescritto il farmaco Tamoxifene, che comport\u00f2 effetti collaterali non indicati nelle note illustrative. 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