{"id":55,"date":"2017-03-12T15:59:23","date_gmt":"2017-03-12T14:59:23","guid":{"rendered":"http:\/\/infotutelaemediazione.it\/?p=55"},"modified":"2024-06-05T21:54:46","modified_gmt":"2024-06-05T19:54:46","slug":"decreto-gelli-responsabilita-medica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infotutelaemediazione.it\/index.php\/2017\/03\/12\/decreto-gelli-responsabilita-medica\/","title":{"rendered":"Decreto Gelli: Responsabilit\u00e0 del Medico &#038; Consenso Informato"},"content":{"rendered":"<p>Oggi la giurisprudenza e la dottrina hanno in parte mutato i propri orientamenti sia in ordine alla <u><strong>Responsabilit\u00e0 del Medico<\/strong><\/u> sia relativamente ai contenuti e alle formalizzazioni del <strong><u>Consenso Informato<\/u><\/strong>.\u00a0Tali mutamenti sono orientati ad un maggior rigore della responsabilit\u00e0 in capo al Professionista, nonch\u00e9 all\u2019eventuale Struttura Sanitaria di appartenenza.<\/p>\n<p>La Camera dei Deputati ha approvato senza emendamenti il\u00a0<strong>disegno di legge C-259,<\/strong> proposto dall\u2019onorevole <strong>Federico Gelli<\/strong>, che reca\u00a0\u201c<i>disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale degli esercenti le professioni sanitarie<\/i>\u201d, cos\u00ec come ricevuto dal Senato della Repubblica lo scorso 12 gennaio.<\/p>\n<p>Il testo, ora nella sua forma definitiva, si presta finalmente ad una analisi compiuta.<\/p>\n<blockquote><p>Come \u00e8 noto, la riforma affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilit\u00e0 dell\u2019esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalit\u00e0 e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilit\u00e0 sanitaria, nonch\u00e9 degli obblighi di assicurazione e dell\u2019istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilit\u00e0 sanitaria.<\/p><\/blockquote>\n<p>Fra gli obiettivi, quello di ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilit\u00e0 medica, al tempo stesso garantendo un pi\u00f9 efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.<\/p>\n<p>La nuova legge agisce su tre fronti, amministrativo, penale\u00a0e civile. Vediamo, dunque, con ordine le principali novit\u00e0.<\/p>\n<p>Essa anzitutto chiarisce all\u2019articolo 1 che la sicurezza delle cure \u00e8 parte costitutiva del\u00a0<b>diritto alla salute<\/b>, la quale assume cos\u00ec un vero e proprio\u00a0<b>valore costituzionale<\/b>\u00a0alla luce dell\u2019art. 32 Cost.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><b>Articoli 2-5. Novit\u00e0 di carattere amministrativo<\/b><\/span><\/p>\n<p>Le norme successive istituiscono una serie di nuovi organi. In particolare, \u00e8 creata la figura del\u00a0<b>Garante del diritto alla salute<\/b>(articolo 2), funzione che potr\u00e0 essere affidata dalle Regioni all\u2019Ufficio del Difensore civico. Esso potr\u00e0 essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell\u2019assistenza sanitaria e socio-sanitaria, ed agir\u00e0 ove necessario a tutela dell\u2019interessato.<\/p>\n<p>Viene poi contemplata l\u2019istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del\u00a0<b>Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente<\/b>, cui \u00e8 affidato il compito di raccogliere i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all\u2019<b>Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanit\u00e0<\/b>\u00a0istituito e disciplinato dal successivo articolo 3. Tale osservatorio, ricevuti i dati predetti, individua idonee misure per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonch\u00e9 per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 4 sottopone all\u2019<b>obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private<\/b>\u00a0nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196\/2003), obbligando la direzione sanitaria a fornire in tempi rapidi la documentazione sanitaria relativa al paziente. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private debbano pubblicare sul proprio sito Internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell\u2019ultimo quinquennio.<\/p>\n<p>Da ultimo, l\u2019articolo 5 regola un aspetto di importanza fondamentale, per ci\u00f2 che specialmente riguarda la responsabilit\u00e0 penale degli esercenti la professione sanitaria. Esso da un lato stabilisce che tali soggetti debbano attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e dall\u2019altro lato impone che\u00a0<b>un elenco completo ed esaustivo delle stesse buone pratiche e linee guida sia istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)<\/b>. Come si vedr\u00e0 nel prosieguo, si tratta di una novit\u00e0 ragguardevole, giacch\u00e9 rende accessibili e conoscibili con precisione le indicazioni mediche fornite dalla comunit\u00e0 scientifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><b>Art. 6. Responsabilit\u00e0 penale del medico<\/b><\/span><\/p>\n<p>Giungiamo a questo punto alla novit\u00e0 in questa sede certamente pi\u00f9 rilevante. La riforma tocca la responsabilit\u00e0 medica penale.<\/p>\n<p>Sul punto, pare utile fornire un rapido<i>\u00a0excursus<\/i>\u00a0normativo e giurisprudenziale, per quindi comprendere la portata delle attuali modifiche.<\/p>\n<p>Nel corso degli ultimi decenni e fino a questa riforma, la natura penale della responsabilit\u00e0 del medico ha visto tre\u00a0distinte stagioni.<\/p>\n<p>La prima, collocabile sino agli anni ottanta del secolo scorso, aveva reso un orientamento del tutto benevolo nei confronti dei sanitari che cagionavano per colpa eventi criminosi. Si sosteneva infatti, in ragione della complessit\u00e0 del mestiere, che per ascrivere a tali soggetti una responsabilit\u00e0 penale, dovesse rilevare soltanto l\u2019errore grossolano e macroscopico, l\u2019errore inescusabile. Questo ragionamento poggiava sull\u2019applicazione dell\u2019art. 2236 cod. civ., il quale stabilisce la responsabilit\u00e0 civile del prestatore d\u2019opera solo per dolo o colpa grave, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt\u00e0. Questa concezione condusse ad una repressione delle condotte colpose decisamente a maglie larghe.<\/p>\n<p>Nei successivi decenni, il predetto orientamento cedette il passo ad una seconda ed opposta visione, che neg\u00f2 l\u2019applicabilit\u00e0 della citata norma civile, se non nei casi di oggettiva speciale difficolt\u00e0, parametro da accertare in concreto caso per caso. Per il resto, ci\u00f2 che si considerava rilevante per la determinazione della colpa penale era il solo articolo 43 cod. pen., con la conseguenza che anche la colpa lieve poteva senz\u2019altro assumere rilevanza criminale. Siffatta tendenza ebbe ben presto l\u2019effetto di aumentare il contenzioso passivo nei confronti dei medici con un conseguente e sensibile accrescimento delle condanne penali. Si rese pertanto necessario l\u2019intervento del Legislatore.<\/p>\n<p>Quest\u2019ultimo avvenne solo nel 2012, con la nota <strong>legge Balduzzi<\/strong> (l. n. 189\/2012) che segn\u00f2 la terza stagione della responsabilit\u00e0 criminale dei sanitari. L\u2019atto normativo in parola prevedeva due requisiti per l\u2019irrilevanza penale del fatto illecito colposo commesso dal medico. Da un lato, vi era il rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunit\u00e0 scientifica, dall\u2019altro lato l\u2019assenza di colpa grave (art. 3, legge cit.).<\/p>\n<p>Orbene, un testo cos\u00ec innovativo ed al contempo laconico rese necessario il pronto intervento ermeneutico dell\u2019interprete, che non si fece attendere.<\/p>\n<p>Numerosi furono gli approdi giurisprudenziali sul tema, tra i quali in questa sede, per brevit\u00e0, si ricordano\u00a0le sentenze della Corte di Cassazione Pagano, Cantore e Denegri\u00a0<strong>(1)<\/strong>, che, anche in tempi molto recenti, fissarono alcuni punti fermi. Anzitutto, le linee guida e le buone pratiche non hanno natura di norme cautelari, perch\u00e9 si tratta di direttive generali, istruzioni di massima, che vanno necessariamente applicate e modellate al caso concreto. Per conseguenza, il comportamento del medico pu\u00f2 essere colposo anche ove perfettamente rispettoso delle suddette indicazioni scientifiche.<\/p>\n<p>In secondo luogo, la colpa deve essere lieve e non grave. In tal modo essa finisce per assumere un duplice rilievo: per un verso \u00e8 parametro per determinare la gravit\u00e0 del fatto e dunque la misura della pena (art. 133 cod. pen.), per altro verso essa costituisce il discrimine tra rilevanza ed irrilevanza penale. Nell\u2019operare tale discrimine occorre svolgere un giudizio basato sulle peculiarit\u00e0 del caso concreto (conoscenze scientifiche del tempo, caratteristiche dell\u2019atto e dell\u2019agente, grado di scostamento dallo standard del professionista modello, ecc.).<\/p>\n<p>La giurisprudenza del tutto prevalente riteneva poi che la legge Balduzzi prevedesse la scriminante della colpa lieve nei soli casi di imperizia, e non di negligenza o imprudenza. Tale conclusione, avanzata dalle sentenze Pagano e Cantore, poggiava sull\u2019assunto che le linee guida e le buone pratiche contenessero esclusivamente regole di perizia. In altre parole, il medico che, pur seguendo le indicazioni della comunit\u00e0 scientifica, cagionasse un evento criminoso per negligenza o imprudenza, sarebbe penalmente responsabile per colpa, sia essa lieve o grave. Si segnala sul punto che la sentenza Denegri \u00a0invece ammette la scriminante per ogni forma di colpa, purch\u00e9 lieve.<\/p>\n<p>Orbene, l\u2019odierna riforma costituisce il recepimento dell\u2019orientamento giurisprudenziale prevalente formatosi sull\u2019art. 3 della legge Balduzzi, al contempo provvedendo ad abrogare tale ultimo articolo. A fronte dell\u2019abrogazione \u00e8 inserito nel codice penale il nuovo\u00a0<strong>articolo 590-<i>sexies<\/i><\/strong>, rubricato \u201c<strong><i>Responsabilit\u00e0 colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario<\/i><\/strong>\u201d.<\/p>\n<blockquote><p>Ed il testo \u00e8 del seguente tenore: \u201c<i>(comma 1) Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell\u2019esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. (comma 2)\u00a0<\/i><b><i>Qualora l\u2019evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge<\/i><\/b><i>\u00a0ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico \u2013 assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificit\u00e0 del caso concreto<\/i>\u201d.<\/p><\/blockquote>\n<p>Come si vede, \u00e8 scomparso ogni riferimento al problematico concetto di colpa grave e la scriminante oggi opera solo in caso di colpa (grave o lieve) per imperizia, con ci\u00f2 dando seguito alle citate sentenze Cantore e Pagano. Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto: ove occorrano debbono essere applicate, diversamente corre l\u2019obbligo di disapplicarle.<\/p>\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9; da un lato infatti si precisa che la speciale irrilevanza penale opera\u00a0<b>solo con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose<\/b>, mentre la legge Balduzzi sul punto non disponeva (con ci\u00f2, almeno in astratto, lasciando intendere che tutti i reati propri della professione medica fossero scriminati; vedi ad es. il delitto di interruzione colposa di gravidanza).<\/p>\n<p>Dall\u2019altro lato, come pi\u00f9 sopra illustrato,\u00a0<b>le linee guida e buone pratiche sono finalmente \u201c<i>definite e pubblicate ai sensi di legge<\/i>\u201d<\/b>, ed in particolare ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge in commento, gi\u00e0 visto pi\u00f9 sopra. Cos\u00ec, la norma penale ne guadagna senz\u2019altro in termini di precisione e determinatezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><b>Articolo 7. La responsabilit\u00e0 civile del medico e della struttura sanitaria<\/b><\/span><\/p>\n<p>Bench\u00e9 non sia questa la sede per una analisi approfondita degli aspetti civili della responsabilit\u00e0 medica, \u00e8 tuttavia interessante spendere poche parole sulle novit\u00e0 introdotte in questo ambito dalla legge in commento; esse costituiscono infatti un vero e proprio \u201ccambio di rotta\u201d rispetto alla tradizionale impostazione giurisprudenziale.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 infatti stabilisce una netta bipartizione delle responsabilit\u00e0 dell\u2019ente ospedaliero e della persona fisica per i danni occorsi ai pazienti.<\/p>\n<p>La struttura sanitaria assume una responsabilit\u00e0 di natura\u00a0<b>contrattuale<\/b>\u00a0<i>ex<\/i>\u00a0art. 1218 cod. civ., mentre il medico, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde in via\u00a0<b>extracontrattuale<\/b>\u00a0<i>ex<\/i>\u00a0art. 2043 cod. civ..<\/p>\n<p>Affatto secondarie le conseguenze pratiche di tale qualificazione. Sul fronte probatorio anzitutto, poich\u00e9 nel primo caso al paziente danneggiato basta provare il titolo (che dimostri il ricovero e dunque l\u2019assunzione dell\u2019obbligazione da parte dell\u2019ospedale) ed allegare l\u2019inadempimento, il resto spettando all\u2019ente convenuto, mentre nel secondo caso l\u2019onere dell\u2019attore abbraccia tutti gli elementi della pretesa, e dunque tanto quello oggettivo, nella sua triade condotta \u2013 evento \u2013 nesso di causa, tanto quello soggettivo, consistente nella colpa. La descritta bipartizione agisce altres\u00ec sul piano della prescrizione dell\u2019azione, decorrendo quella contrattuale nell\u2019ordinario termine decennale (art. 2946 cod. civ.) e quella aquiliana nel pi\u00f9 breve termine quinquennale (art. 2947 cod. civ.).<\/p>\n<p>Si diceva, questo nuovo assetto normativo si pone in regime di discontinuit\u00e0 rispetto al passato. Il lettore avr\u00e0 contezza che tanto la Suprema Corte quanto la giurisprudenza di merito in via del tutto prevalente usavano qualificare la responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria e del medico come vera e propria responsabilit\u00e0 contrattuale\u00a0<i>ex<\/i>\u00a0artt. 1218 e 1228 cod. civ. (si veda\u00a0<i>ex plurimis<\/i>\u00a0Cass. civ. SS.UU. n. 577\/2008). La prima discendeva direttamente dal cd. contratto di spedalit\u00e0 stipulato con il paziente, mentre la seconda si faceva risalire alla terza delle fonti di obbligazioni previste dall\u2019art. 1173 cod. civ., diversa dal contratto e dal fatto illecito, e consistente in \u201c<i>ogni altro fatto o atto idoneo a produrle<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>Si sosteneva infatti che, all\u2019atto di ricovero, tra medico e paziente si stabilisce un\u00a0<b>contatto sociale qualificato\u00a0<\/b>(in ci\u00f2 che esso non \u00e8 casuale, ma voluto d\u2019ambo le parti), per effetto del quale il primo assume specifici obblighi di protezione nei confronti del secondo. Ad avviso dell\u2019interprete, dunque, la violazione di tali obblighi imponeva il risarcimento del danno nelle forme prescritte dall\u2019art. 1218 cod. civ..<\/p>\n<p>Ora, una qualificazione identica della responsabilit\u00e0 di medico ed ospedale, per di pi\u00f9 con i descritti vantaggi processuali in capo al danneggiato, aveva avuto l\u2019effetto inaccettabile di ripartire equamente il rischio risarcitorio in capo a tali soggetti, senza considerare le ben diverse capacit\u00e0 finanziare di costoro.<\/p>\n<p>La riforma in commento intende dunque diversificare in modo netto le due posizioni, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente. Ci\u00f2, a ben vedere, va a vantaggio tanto dell\u2019esercente la professione sanitaria, il quale risponde solo dei danni integralmente provati dal paziente, tanto del paziente medesimo che viene invitato ad agire contro chi pi\u00f9 facilmente pu\u00f2 ristorare i danni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><b>Articoli 8 e 9. Riduzione del contenzioso e azione di rivalsa<\/b><\/span><\/p>\n<p>Tali norme sono specificamente volte a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019articolo 8 prevede l\u2019introduzione di un\u00a0<b>tentativo obbligatorio di conciliazione<\/b>\u00a0a carico di chi intenda esercitare in giudizio un\u2019azione risarcitoria. Nello specifico, viene disposta l\u2019applicazione dell\u2019istituto del ricorso presso il giudice civile competente per l\u2019espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell\u2019art. 696-<i>bis<\/i>\u00a0c.p.c., ai fini dell\u2019accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. La domanda giudiziale \u00e8 procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 9 reca un\u2019ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilit\u00e0 sanitaria, che disciplina\u00a0<b>l\u2019azione di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa\u00a0 della struttura sanitaria nei confronti dell\u2019esercente la professione sanitaria<\/b>, in caso di dolo o colpa grave di quest\u2019ultimo, successivamente all\u2019avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall\u2019avvenuto pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #800000;\"><b>Articoli 10-11. Obblighi assicurativi<\/b><\/span><\/p>\n<p>Infine, la riforma introduce precisi obblighi assicurativi in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria. Ci\u00f2, a ben vedere, allo scopo di rendere effettiva l\u2019eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 previsto anzitutto\u00a0<b>l\u2019obbligo di assicurazione per la responsabilit\u00e0 contrattuale<\/b>\u00a0(<i>ex<\/i>\u00a0artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d\u2019opera,\u00a0<b>a carico delle strutture sanitarie<\/b>\u00a0e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.<\/p>\n<p>In secondo luogo, si stabilisce\u00a0<b>l\u2019obbligo<\/b>,\u00a0<b>per le strutture in esame<\/b>, di stipulare una ulteriore\u00a0<b>polizza assicurativa per la copertura della responsabilit\u00e0 extracontrattuale<\/b>\u00a0(<i>ex<\/i>\u00a0art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l\u2019ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 fatto\u00a0<b>obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario<\/b>\u00a0che svolga l\u2019attivit\u00e0 al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all\u2019interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell\u2019adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall\u2019esercizio della medesima attivit\u00e0.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/infotutelaemediazione.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/tabella-modifiche-responsabilit\u00e0-medica-decreto-gelli-pdf.pdf\">tabella modifiche responsabilit\u00e0 medica -decreto gelli pdf<\/a><\/p>\n<hr \/>\n<p><b>L&#8217; <\/b><span style=\"color: #800000;\"><strong>I.T.M<\/strong><b>.<\/b><\/span>\u00a0fornisce consulenza e\/o assistenza al Professionista o alla Struttura Sanitaria relativamente alle cautele da adottare ai fini della disciplina della Responsabilit\u00e0 Medica e del Consenso Informato.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.infotutelaemediazione.it\">http:\/\/www.infotutelaemediazione.it<\/a><\/p>\n ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggi la giurisprudenza e la dottrina hanno in parte mutato i propri orientamenti sia in ordine alla Responsabilit\u00e0 del Medico sia relativamente ai contenuti e alle formalizzazioni del Consenso Informato.\u00a0Tali mutamenti sono orientati ad un maggior rigore della responsabilit\u00e0 in capo al Professionista, nonch\u00e9 all\u2019eventuale Struttura Sanitaria di appartenenza. 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