Elena Rotundo/ Settembre 15, 2004/ Senza categoria/ 0 comments

Il fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha respinto la domanda proposta da due sanitari diretta a ottenere la corresponsione delle indennità previste dalla normativa comunitaria a titolo di borsa di studio ovvero di risarcimento del danno per mancato compenso per la frequentazione, dopo la laurea in medicina e chirurgia, di corsi di specializzazione in periodi compresi tra gli anni accademici 1983/84 e 1990/91. Il Tar ha ritenuto applicabile l’intervenuta prescrizione quinquenn ale del diritto azionato. I medici hanno proposto appello al Consiglio di Stato.

Il diritto

Il Consiglio di Stato si è sostanzialmente allineato alle statuizioni della Corte di Cassazione sia in ordine alla prescrizione, considerata decennale, sia al termini di decorrenza della stessa. Il Collegio, relativamente alla data di decorrenza della prescrizione, ha osservato che la lacuna contenuta nell’ordinamento giuridico è stata parzialmente colmata con la legge 370 del 19 ottobre 1999, che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoghe prestazioni, ma tuttavia esclusi dall’articolo 11, hanno avuto in quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale delle pretese risarcitorie comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della norma (articolo 11 L. 370/1999).

Esito del giudizio

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso favorevolmente, liquidando esattamente gli importi del risarcimento in favore dei medici ricorrenti.

I.T.M. gestisce le cause collettive volte ad ottenere il riconoscimento dei diritti degli specializzandi sopra menzionati.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

mail: amministrazione@infotutelaemediazione.it / itm.infotutelamedici@gmail.com

Rec.Cell. Responsabile di Settore :346/8464076

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